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I CANI MORSICATORI NON HANNO LA PRECEDENZA

I CANI MORSICATORI NON HANNO LA PRECEDENZA
Una sentenza della sezione di Bari del Tar della Puglia ha bocciato l'ordinanza con cui il sindaco di Foggia disponeva la liberazione di soggetti sterilizzati per consentire l'ingresso in canile di randagi morsicatori.

Con ricorso notificato a gennaio un'associazione protezionistica aveva impugnato l'ordinanza (n. 38 del 16 novembre 2007) con cui il Sindaco di Foggia, disponeva " la reimmissione sul territorio di un numero imprecisato di animali, previa sterilizzazione e applicazione di microchip, al fine di accogliere quelli randagi mantenendo invariato il numero dei capi ospitati dal canile".

La motivazione del provvedimento si legava alla " presenza, sul territorio comunale, di cani randagi aggressivi e "morsicatori" - presenza e pericolosità denunciate, più volte, nell'arco temporale di un anno, da vari cittadini alla pubblica autorità - e constatato che il canile municipale, gestito dalla ricorrente, non dispone di ulteriori celle per accogliere altri cani".

La sentenza del tribunale amministrativo della Puglia, del 13 marzo scorso, ritiene fondato il ricorso e dispone quindi l'annullamento dell'ordinanza.

Sul piano della forma, lo strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente "non può essere utilizzata per soddisfare esigenze che siano invece prevedibili ed ordinarie". La AUSL di Foggia, fin dal 26 gennaio 2007, aveva segnalato al Sindaco la necessità di individuare o eventualmente costruire 10 celle da destinare al ricovero di cani morsicatori; inoltre, tra gennaio e maggio 2007 sono pervenute alle autorità municipali numerose segnalazioni e denunce riguardanti la presenza sul territorio di cani randagi e pericolosi. Dicono i giudici che "la situazione testé delineata avrebbe giustificato l'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente (in disparte ogni considerazione sul contenuto, di cui si dirà in seguito) a gennaio 2007 o, al più, nei primi mesi dello stesso anno, quando cioè l'urgenza di provvedere e la necessità di fronteggiare il pericolo per la pubblica incolumità".

Ciò basta a determinare l'accoglimento del ricorso. Tuttavia i giudici aggiungono considerazioni in materia di abbandono: "Il provvedimento adottato - si legge nella sentenza- è, peraltro, illegittimo anche sotto diverso ed ulteriore profilo dal momento che, pur asseritamene diretto a fronteggiare l'emergenza dei cani morsicatori, si pone in violazione dell'art. 1 della legge statale 14 agosto 1991, n. 281 ("Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo"), che condanna l'abbandono degli animali d'affezione. La reimmissione dei cani nel territorio, infatti, si risolve in concreto nel loro abbandono". Anche se una legge regionale ( L.R. Puglia 9 agosto 2006, n. 26), consente "la reimmissione sul territorio di provenienza degli animali sottoposti a preventivo intervento di sterilizzazione"- il TAR conclude che "la norma non appare scevra da dubbi di incostituzionalità, considerato l'appena rilevato contrasto con il principio fondamentale sancito nella menzionata legge dello Stato 14 agosto 1991, n. 281".

Allegati
pdf LA SENTENZA DEL TAR PUGLIA.pdf