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BSE, MODIFICHE AI DIVIETI DI SCAMBIO DI MSR

BSE, MODIFICHE AI DIVIETI DI SCAMBIO DI MSR
Il Ministero della Salute modifica il divieto di introduzione di materiale specifico a rischio nel territorio nazionale differenziando la provenienza. Dagli Stati Ue vietato solo il materiale non trasformato.

E' in vigore il Decreto 29 gennaio 2008 - Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministero della salute 16 ottobre 2003, recante misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22-3-2008.

seguito delle recenti acquisizioni scientifiche sul livello di rischio relativo alla situazione epidemiologica dell'encefalopatie spongiformi trasmissibili, il Ministero della Salute ritiene opportuno sostituire alcune disposizioni in merito agli scambi di alcune categorie di sottoprodotti di origine animale. Il provvedimento modifica il decreto ministeriale 16 ottobre 2003 recante Misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili nella parte in cui regolamentava il divieto di introduzione nel territorio nazionale, in provenienza sia da Stati dell'Unione europea sia da Paesi terzi, di materiale specifico a rischio, anche se destinato ad essere eliminato in conformita' al regolamento (CE) 1774. Il decreto 29 gennaio riformula infatti la lettera h), comma 1, dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 ottobre 2003, distinguendo fra Paesi Terzi e Stati dell'Unione Europea: dai primi è vietata l'introduzione di materiale specifico a rischio compresi i prodotti trasformati da esso derivati; dai secondi il materiale specifico a rischio non trasformato. I divieti permangono anche se il materiale è destinato ad essere eliminato in conformita' al regolamento (CE) 1774/2002.