Il decreto-sicurezza varato dal Consiglio dei Ministri estende il campo delle norme al lavoro autonomo e amplia le definizioni. E' "lavoratore" anche chi, non pagato, apprende una professione. E' "datore di lavoro" chi decide e ha capacità di spesa. Tempi lunghi per l'entrata in vigore.
Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri uno schema di decreto legislativo che ridisegna la materia della salute e sicurezza sul lavoro le cui regole - fino ad oggi contenute in una lunga serie di disposizioni succedutesi nell'arco di quasi sessanta anni - sono state rivisitate.
Tra le principali novità contenute nel testo, varato su iniziativa congiunta dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, il Governo segnala l'ampliamento del campo di applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza, ora riferite a tutti i lavoratori che si inseriscano in un ambiente di lavoro, senza alcuna differenziazione di tipo formale e anche ai lavoratori autonomi, con conseguente innalzamento dei livelli di tutela di tutti i prestatori di lavoro.
Si definisce "lavoratore" la "persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione". Sono equiparati a questa tipologia di "lavoratore" il socio, anche di fatto, l'associato in partecipazione, il beneficiario di tirocinio formativo e di orientamento finalizzato a realizzare momenti di alternanza studio/lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
Per contro, si definisce "datore di lavoro" "il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa".
E' stato inoltre rivisto il coordinamento delle attività di vigilanza, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse, eliminazione delle sovrapposizioni e miglioramento dell'efficienza degli interventi. Non ultime, la revisione del sistema delle sanzioni e l'eliminazione o la semplificazione degli obblighi formali, attraverso la riduzione del numero e del peso per le aziende degli adempimenti di tipo burocratico, in quanto non incidenti sulle condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.
La delega per il riordino della normativa scade il 25 maggio. Se il testo approvato ieri non sarà definitivamente varato entro quel termine, si tornerà alle vecchie norme di legge e il nuovo Governo dovrà chiedere di nuovo una delega parlamentare per rimettere mano alla normativa. Il testo licenziato dal Consiglio dei Ministri dovrà ottenere il parere delle Commissioni parlamentari ed ancora prima quello della Conferenza Stato Regioni.