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INDAGINE BANCARIA ANCHE SENZA CONTRADDITORIO

INDAGINE BANCARIA ANCHE SENZA CONTRADDITORIO
Acquisti e vendite senza fattura? La Guardia di Finanza può controllare i movimenti dei conti correnti bancari anche senza che si sia instaurato il contradditorio con il contribuente. Lo stabilisce la Cassazione: il contraddittorio è "una mera facoltà" del fisco e non un obbligo.

In tema di indagini finanziarie, la Corte di Cassazione ha stabilito che la legittimità dell'utilizzazione dei movimenti dei conti correnti bancari non è condizionata alla previa instaurazione del contraddittorio con il contribuente sin dalla fase dell'accertamento.

Infatti, il contraddittorio è previsto "come oggetto di una mera facoltà dell'Amministrazione finanziaria e non già di un obbligo per la stessa". All'origine del contenzioso l'"effettuazione di acquisti e vendite senza emissione di fattura", verbalizzata dalla Guardia di Finanza che aveva esperito indagini relative alle movimentazioni dei conti correnti bancari, "in difetto di contradditorio". Nel caso in questione, il contribuente sosteneva che la legge "radica una presunzione di ricavo particolarmente gravosa" (...) "sia sui versamenti che sui prelevamenti sui conti bancari". Da qui la necessità di sentire previamente il contribuente, consentendogli di fornire la prova contraria, quale " contrappeso della presunzione legale relativa di imponibilità dei movimenti bancari".

Di diverso parere la Cassazione. Il "contraddittorio preventivo" con il contribuente, in relazione ai rapporti e alle operazioni acquisibili mediante indagini bancarie e finanziarie, costituisce una fase della procedura di accertamento meramente facoltativa e dunque non obbligatoria ai fini della legittimità della medesima. Dal canto suo, il contribuente è tenuto a giustificare i vari movimenti bancari e dimostrare che gli stessi sono estranei al suo reddito. (fonte: fiscooggi.it)