Prestazione temporanea, misure compensative, tempi di riconoscimento. Sono alcune delle difficoltà affrontate dal Dipartimento Politiche Comunitarie sul riconoscimento delle qualifiche professionali.
Prestazione temporanea di servizi, esecuzione delle misure compensative, tempi per il completamento della procedura di riconoscimento. Sono alcune delle questioni affrontate il 21 gennaio con tutte le amministrazioni nel corso di un riunione di coordinamento tenutasi presso il Dipartimento Politiche Comunitarie dedicata all'applicazione del decreto legislativo 206/2007 di recepimento della direttiva 2005/36/CE (riconoscimenti professionali).
La nuova direttiva e la sua trasposizione italiana ha aperto diverse problematiche nelle procedure di riconoscimento professionale che le amministrazioni hanno presentato alla riunione di coordinamento con l'obiettivo di trovare una soluzione e raggiungere un accordo.
Ecco tre problematiche sollevate.
Prestazione temporanea di servizi. Completamente assente nelle precedenti direttive, la libera prestazione temporale e occasionale senza necessità di stabilimento di servizi rappresenta la novità più significativa della nuova normativa. Al centro dell'attenzione, la modalità di comunicazione che il professionista non italiano è tenuto a fare all'amministrazione competente. Genericamente, viene richiesta la documentazione attestante l'esercizio dell'attività, lo stabilimento legale presso il Paese d'origine e - qualora la professione non fosse regolamentata nello Stato di provenienza - l'esperienza di almeno due anni. Durante la riunione di coordinamento, è emersa la necessità di stabilire una procedura standard di comunicazione alle amministrazioni che consenta anche di verificare efficacemente la temporaneità dell'esercizio della professione.
Esecuzione delle misure compensative. Il sistema prevede la possibilità di chiedere misure compensative, ovverosia una integrazione formativa necessaria per il riconoscimento professionale. In alcuni casi, come per le guide turistiche, l'attuazione di queste misure viene affidata alle Regione. E' stata però rilevata una certa lentezza da parte delle Regioni a dare avvio all'integrazione formativa, a discapito del professionista non italiano che si vede quindi ritardare la possibilità di esercitare l'attività. Per questo motivo, è stato concordato che l'amministrazione centrale stabilisce un tempo limite entro il quale la Regione deve far partire l'integrazione formativa, trascorso il quale sarà la stessa amministrazione a farsi carico dell'esecuzione delle misure compensative.
Tempi per il completamento della procedura di riconoscimento. La normativa prevede che la procedura di riconoscimento debba completarsi entro quattro mesi dal momento in cui l'amministrazione competente riceve dal professionista non italiano tutta la documentazione richiesta. In alcuni casi, le domande di riconoscimento vengono esaminate dalla Conferenza dei Servizi (ove partecipano tutte le amministrazioni interessate) e viene sollevata la necessità di chiedere documenti accessori con inevitabili effetti sui tempi del riconoscimento.
E' stato concordato che la richiesta di integrazione avanzata in sede di Conferenza dei Servizi non interrompe la decorrenza dei quattro mesi che ha validità solo se l'amministrazione è in possesso della documentazione completa per poter esprimere il proprio parere sulla domanda di riconoscimento.