La Commissione Europea ha pubblicato una proposta di modifica del Regolamento (CE) n. 998/2003 sulle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia. Lo si apprende dalla relazione che la stessa Commissione ha trasmesso al Parlamento Europeo a poco più di quattro anni dall’entrata in vigore del pet passport e in vista della scadenza delle deroghe che sono state concesse ad alcuni Stati Membri. La proposta della Commissione è tesa a prorogarle fino al 2009, benchè la maggior parte degli Stati membri abbia chiesto di uniformare le norme per ridurre al minimo i disagi arrecati a coloro che viaggiano in compagnia dei loro animali, senza ostacolare il controllo della malattia in questione
Il regolamento (CE) n. 998/2003 ha come finalità proprio l'armonizzazione dele norme sui movimenti non commerciali di questi animali in Europa, ma con l’eccezione di alcuni Stati Membri (Irlanda, Malta, Svezia e Regno Unito), autorizzati a mantenere fino al 3 luglio del 2008 alcune disposizioni particolari, vigenti alla data di entrata in vigore del Regolamento. In particolare, Irlanda, Malta, Svezia e Regno Unito sono state autorizzate a mantenere le misure antirabbiche nazionali relative all'introduzione di animali da compagnia nel loro territorio, e la Finlandia le norme nazionali sui trattamenti antiparassitari da effettuarsi prima dell'introduzione. In base ad una consultazione avviata dalla Commissione Europea, la maggior parte degli Stati membri, ad eccezione di Regno Unito, Irlanda, Malta,Svezia e Finlandia, è a favore della piena armonizzazione delle norme relative al movimento degli animali da compagnia negli Stati membri.Regno Unito, Irlanda e Finlandia sono invece favorevoli al mantenimento delle norme esistenti. La Svezia è disposta a rivedere tali norme a condizione che il risultato della valutazione dei rischi dell'ESFSA sia positivo.
La Commissione Europea si è tuttavia riservata di continuare ad analizzare ulteriori opzioni possibili, diverse dalla proroga del regime transitorio, la cui valutazione dipenderà dalla velocità con cui le autorità scientifiche interpellate produrranno i necessari pareri scientifici.