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OSSITOCINA, CHIARIMENTI PER IMPIEGO SU BUFALE

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A seguito delle necessità di chiarimento in merito alla possibilità di impiego di medicinali veterinari contenenti ossitocina autorizzati per la specie bovina anche nei bufali, la Direzione Generale della Sanità Animale ha disposto alcuni chiarimenti anche avvalendosi dell’ausilio della Commissione Consultiva del farmaco Veterinario. A dicembre, la Commissione aveva valutato come appropriate le osservazioni contenute nella nota ministeriale 28 novembre 2006, n. 409 ed effettuato alcune considerazioni sulla peculiarità del principio attivo ossitocina di possedere un tempo di emivita molto basso con la conseguente rapida eliminazione e senza alcuna ripercussione nella presenza di residui nelle carni e nel latte, uno dei motivi per i quali tele principio attivo è stato inserito, per tutte le specie di mammiferi, in allegati II al regolamento CEE 2377/90 che comprende le sostanze considerate sicure e per le quali non è necessario definire un limite massimo di residuo (MRL). In conclusione, confermando anche alla luce delle più recenti linee guida comunitarie quanto già espresso nella nota del 28/07/2003, il Ministero della salute fa presente che “per la cura e la prescrizione nella specie bufalina, il medico veterinario può utilizzare, sotto la propria responsabilità, specialità medicinali contenenti ossitocina autorizzate per i bovini, rispettando gli stessi tempi di sospensione”. Si sottolinea, però che “questa deroga al dettato del decreto legislativo n. 193 del 16 aprile 2006 si intende limitata all’utilizzo dei prodotti a base di ossitocina e non prevede alcun tipo di estensione alla specie bufalina per altri prodotti veterinari, autorizzati per la specie bovina, per i quali è necessaria la presentazione di una idonea richiesta corredatala una documentazione a supporto che giustifichi tale estensione di specie nonché studi di deplezione residuale appropriati condotti conformemente alle linee guida vigenti in materia”.