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PELLI DI FOCA DIVIETO DI IMPORTAZIONE

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E’ in vigore dal 13 aprile il decreto Modalita' di applicazione del divieto di importazione in Italia di pelli di foca, per fini commerciali. (GU n. 87 del 13-4-2006). Il decreto, che porta la firma dei ministri delle attività produttive e dell’economia, discende da normative comunitarie che obbligano gli Stati Membri ad adottare o mantenere in vigore le misure necessarie perche' pelli di cuccioli di foca non siano importate a fini commerciali e che lasciano la possibilita' per gli Stati Membri di introdurre divieti di importazione sulla base di normative nazionali, in caso di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali. Il Decreto stabilisce che “ L'importazione di pelli da pellicceria gregge di foca, delle pelli da pellicceria conciate o preparate anche confezionate in tavole, sacchi, mappette, croci o altri simili manufatti di foca, delle pelliccerie lavorate o confezionate di foca e' soggetta al regime dell'autorizzazione ministeriale, a prescindere dal paese di origine (non preferenziale).” L'autorita' incaricata dell'applicazione del rilascio delle autorizzazioni all'importazione e' il Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale della politica commerciale.