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CITES, PROROGA SUL REGISTRO DETENZIONE

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“Dato il periodo feriale, il pubblico non ha potuto ottemperare agli obblighi di cui al decreto 8 gennaio 2002” istitutivo del registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali ed entrato appunto in vigore in piena estate, il 22 agosto 2005.
Pertanto, sul provvedimento il Ministero dell’Ambiente e quello delle Politiche Agricole hanno ritenuto “ opportuno riaprire complessivamente i termini di richiesta del registro e di iscrizione degli esemplari nello stesso, al fine di rendere piu' efficace la gestione dei registri stessi”. La proroga è contenuta in apposito decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 novembre e riguarda i termini iscrizione o variazione dei registri di esemplari vivi o morti di specie animali e vegetali incluse negli allegati A e B del regolamento (CE) 338/97. L'iscrizione e qualsiasi variazione dovrà avvenire entro trenta giorni(non più quindici) dall'acquisizione o detenzione stessa.
Sono tenuti all’osservanza di questi adempimenti le imprese commerciali, le strutture che esercitano attività circense, i giardini zoologici, gli orti botanici, gli acquari, le mostre faunistiche, le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private che detengono esemplari da museo e da erbario, chiunque utilizzi, detenga o esponga esemplari a scopo di lucro. Il Ministero dell’Ambiente cura l'adempimento della convenzione sul commercio internazionale di specie di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione (CITES), firmata a Washington il 3 marzo 1973, e ratificata con legge 19 dicembre 1975, avvalendosi delle strutture del Corpo forestale dello Stato.