E’ illegittimo l’avviso di accertamento se non contiene la motivazione sulle gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli determinabili con gli studi di settore. La Commissione tributaria provinciale di Milano, con una sentenza del 13 aprile 2005, ha affermato che per la sussistenza di gravi incongruenze “ l’importo dei ricavi non dichiarati rispetto sia a quelli dichiarati sia a quelli determinabili in via presuntiva, non dovrebbe essere inferiore al 25/30 percento”. La vicenda parte della notifica dell’avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate di Milano poiché l’ammontare dei compensi dichiarati dal contribuente per il periodo d’imposta 1998 era inferiore a quello derivante dall’applicazione degli studi di settore. Quindi sono stati determinati presuntivamente i maggiori ricavi ai fini dell’accertamento di imposte sui redditi, IVA e altre imposte. Secondo il giudice di primo grado l’importo dei ricavi desumibili sulla base degli studi di settore non sempre può consentire l’accertamento analitico-induttivo, in quanto “isolatamente considerato avrebbe scarsissima rilevanza”. Nel procedimento di accertamento basato sugli studi di settore, inoltre, è importante la fase del contradditorio con il contribuente, in quanto consente all’amministrazione di conoscere le caratteristiche dell’attività esercitata. Infatti è facoltà del contribuente documentare le ragioni in base alle quali l’ammontare dei ricavi dichiarati, se d’importo inferiore a quello presunto in base agli studi, può ritenersi in tutto o in parte giustificato. (fonte: Il Sole 24 Ore)