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CHIARIMENTI DA ENPAV

Dipendenti e autonomi extra vet: 2% con autocertificazione

Dipendenti e autonomi extra vet: 2% con autocertificazione
L'esonero dall'aumento contributivo riguarda i dipendenti e gli autonomi con attività estranea alla professione veterinaria. Il beneficio deve essere richiesto con autocertificazione.

Dopo l'annuncio del Presidente Oscar Enrico Gandola, l'ENPAV pubblica chiarimenti per guidare gli iscritti verso le modifiche del contributo integrativo dal 1 gennaio 2027. Un opuscolo riguarda la situazione particolare dei dipendenti e degli autonomi con attività estranea alla veterinaria, i soli ai quali non si applica l'aumento contributivo.
Per loro, infatti, l'aliquota resterà ferma al 2%. Si tratta- spiega l'Ente- di una misura di equità per chi sostiene il contributo integrativo minimo senza la possibilità di rivalsa in fattura verso il cliente finale.

L'aliquota del 2 percento continuerà ad essere applicata, previa autocertificazione della propria condizione lavorativa: 
• esclusivamente come dipendente con altra previdenza obbligatoria
• attività autonoma estranea alla professione veterinaria con altra previdenza obbligatoria
Cambia però la base di calcolo del contributo integrativo minimo: dal 2027 sarà due volte il reddito convenzionale (e non più una volta e mezza)

Autocertificazione annuale con Modello R- Coloro che rientrano nelle due categorie non interessate dall'aumento contributivo dovranno presentare il Modello R – Riduzione del contributo integrativo minimo entro il 31 dicembre di ogni anno. Il beneficio ha infatti durata annuale: la richiesta va rinnovata ogni anno. Il mancato o tardivo invio comporta l'esclusione dal beneficio  per l'anno di riferimento. Inoltre, il beneficio non è cumulabile con altre agevolazioni contributive (ad esempio: riduzioni per i neoiscritti under 32 e under 35 nel periodo in cui ne beneficiano).

Perdita dei requisiti- In caso di perdita dei requisiti, l'interessato dovrà darne obbligatoriamente comunicazione a ENPAV.La mancata comunicazione, se accertata, comporta il recupero del contributo minimo non versato, maggiorato degli interessi al tasso legale-

Non rientrano nel criterio ridotto e pertanto non devono presentare il Modello R, coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni professionali:
• sono in possesso di una Partita IVA individuale per l'esercizio della professione veterinaria
• esercitano la professione in forma associata o societaria
• svolgono attività professionale intramoenia, dottorati o collaborazioni di ricerca, collaborazioni professionali coordinate e continuative od occasionali
• svolgono attività autonoma attinente alla professione veterinaria
• sono Specialista Ambulatoriale

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