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Fentanyl: esito del confronto con gli Uffici del Ministero

Fentanyl: esito del confronto con gli Uffici del Ministero
In arrivo Faq mirate alle strutture veterinarie sull'attuazione del decreto Fentanyl. Aperture e semplificazioni allo studio. Ma ANMVI spinge per la modifica del decreto. Cosa sta facendo l'Associazione e cosa possono fare le strutture veterinarie.

Si è svolta il 4 novembre una riunione di confronto, promossa da ANMVI, con gli Uffici di competenza del Ministero della Salute (Ufficio 7 della Direzione generale dei dispositivi medici e del farmaco e Ufficio 4 Medicinali Veterinari). La riunione ha permesso di illustrare le numerose difficoltà oggettive che il vigente Decreto del 15 settembre 2026 scarica su 8.664 strutture veterinarie autorizzate in Italia.

Faq, non circolari- All’esito dell’incontro, improntato alla massima collaborazione reciproca, si è appreso che gli Uffici pubblicheranno delle faq, per massimizzare il contributo di chiarezza e di comprensione del testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sfruttando tutti gli spazi di semplificazione che il testo vigente permette. Le faq consentiranno aggiornamenti costanti e mirati, in parallelo con l’evoluzione attuativa e con i chiarimenti legislativi.
Le faq conterranno domande e risposte specifiche per le strutture veterinarie, anche tenendo conto degli interrogativi ricorrenti raccolti da ANMVI e dei riscontri proposti dall’Associazione e inviati in data odierna agli Uffici del Ministero.

Le linee guida di ANMVI- Le linee guida attuative proposte dall’Associazione sono state valutate come idonee dagli Uffici ministeriali; tuttavia, alla luce delle faq in lavorazione, ANMVI ha deciso di metterle a disposizione dei Colleghi, dopo la pubblicazione delle risposte, per recepirne i chiarimenti e le semplificazioni.
Le linee guida ANMVI, opportunamente integrate dai chiarimenti ministeriali, potranno contribuire ad assolvere l’obbligo di dotarsi della “Procedura aziendale” prevista dall’articolo 3 del decreto.

Servono modifiche legislative- Secondo l’Associazione, le azioni fin qui percorribili non risolvono le criticità insite nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, difficoltà insuperabili senza un intervento correttivo del Legislatore. Infatti:
- il decreto in Gazzetta Ufficiale, scritto per il settore umano, non è direttamente applicabile alle strutture veterinarie; ancora una volta il Legislatore ha legiferato senza riconoscere la diversità della professione veterinaria, assimilandola alle altre professioni sanitarie e alle strutture pubbliche.
- il decreto fissa un termine al 24 dicembre 2026 che ANMVI valuta come scadenza irrealistica.

Cosa sta facendo ANMVI- L’Associazione si sta muovendo su più piani d'azione:
-Collaborazione con gli Uffici ministeriali per fornire quanti più chiarimenti possibili per migliorare la comprensione del dettato vigente e per orientarne una declinazione semplificata alle strutture veterinarie
-Intervenire sul livello politico e legislativo per: 
1) apportare modifiche sostanziali al testo; 
2) ottenere una proroga dei tempi di adeguamento; 
3) sospendere l’applicazione delle sanzioni, in quanto contrarie ai principi di proporzionalità e di coerenza giuridica con le strutture veterinarie; 
4) valutare ogni forma di agevolazione economico-fiscale rispetto ai costi di adeguamento che gravano sulle strutture veterinarie private. L’attività di confronto con gli Uffici ministeriali potrà risultare propedeutica ad una rivalutazione legislativa del decreto in relazione alle strutture veterinarie.
-Sensibilizzare l’opinione pubblica e i media sulle difficoltà causate alle strutture veterinarie, nella resa di prestazioni sanitarie essenziali per i pazienti animali (es chirurgie, urgenze e soccorso, terapie del dolore).

Cosa possono fare le strutture veterinarie- Nessuna indicazione può essere fornita senza tenere conto che il decreto 15 settembre 2026 è in vigore. ANMVI ne raccomanda un’attenta lettura, ribadendo l’impegno ad agire sul livello politico e legislativo a chiedere modifiche e proroghe ad oggi non vigenti.
Senza interferire nelle scelte di adeguamento e di spesa, ANMVI invita a considerare che:

- i sistemi di videosorveglianza comportano, in caso di presenza di lavoratori, il rilascio di un permesso da parte dell’autorità competente, ai sensi dello Statuto dei lavoratori e dei diritti in materia di tutela dei dati personali (privacy) nei luoghi di lavoro. I tempi di rilascio potrebbero non consentire di rispettare la scadenza del 24 dicembre.
- le aree da adibire alla custodia potrebbero essere intesi come come armadi, con cassaforte; si attendono i chiarimenti delle faq;
- i tempi di consegna di casseforti idonee potrebbero superare la scadenza fissata dal decreto, salvo dimostrare come idonei all’adeguamento i documenti di acquisto; idem dicasi per armadi e ogni altro accorgimento di tipo strutturale
-si attende un chiarimento circa il concetto di “confezioni” e sulla sua quantificazione, di modo da appurare l’effettiva esclusione dal campo di applicazione del decreto (risultano classificate come ambulatori o studi 7.058 strutture)

ANMVI raccomanda di seguire gli aggiornamenti diffusi tramite i suoi canali, con l’impegno alla massima tempestività e con l’auspicio che possano concretizzarsi, celermente, le semplificazioni attese.

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Decreto del Ministero della Salute del 15 settembre 2026
Il DM, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2026 ed entrato in vigore il 26 settembre 2026, introduce nuove e più rigide misure di sicurezza, tracciabilità e gestione per i medicinali contenenti fentanyl e altri farmaci stupefacenti e psicotropi (sezioni A, B, C della Tabella del D.P.R. 309/1990).

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Ultimo aggiornamento: 5 novembre 2026