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LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA

Animal Health Law, Veterinario aziendale, Rev e fauna esotica

Animal Health Law, Veterinario aziendale, Rev e fauna esotica
Approvati dal Senato i criteri di adeguamento al Regolamento 2016/429 (Animal Helath Law) sulle malattie animali trasmissibili. Il testo.

Il 29 ottobre, il Senato ha approvato la Legge di Delegazione Europea e con essa (articolo 14) i criteri di adeguamento nazionale al Regolamento 2016/429 sulle malattie animali trasmissibili. I Ministeri competenti (Salute e Agricoltura) avranno 12 mesi di tempo per scrivere uno o più decreti legislativi per allineare l’ordinamento italiano alle nuove regole europee. Ne risulteranno modificate o abrogate svariate normative di sanità animale in quanto non più compatibili con il nuovo regolamento. 

Autorità centrale- Il Ministero della salute viene individuato come l'autorità competente veterinaria centrale, responsabile del coordinamento delle autorità regionali e locali in materia di programmazione ed esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali previste dal regolamento 2016/429.

Veterinario Aziendale- Fra i criteri di delega al Governo, il Senato ha anche previsto che vengano individuati “strumenti e modalità operative per consentire alle autorità competenti, nell'ambito delle attività di sorveglianza delle malattie animali, di acquisire i dati e le informazioni risultanti dall'attività di sorveglianza svolta dagli operatori e dagli esiti delle visite di sanità animale effettuate dai veterinari aziendali, di cui al decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017”.
Viene con ciò rafforzato giuridicamente, per espressa delega parlamentare, il ruolo del veterinario aziendale nell’alimentazione del sistema informativo ClassyFarm.

Rev e stupefacenti- Inoltre,  l’articolo 14 della Legge di Delegazione Europea individua nella REV (ricetta elettronica veterinaria) lo strumento per consentire alle autorità competenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di acquisire dati e informazioni risultanti dalla somministrazione di ogni tipo di medicinale veterinario all'animale, compresi i medicinali veterinari ad azione stupefacente e psicotropa soggetti alla disciplina recata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, appartenenti alla tabella dei medicinali, sezioni B, C, D ed E.

Rispetto al testo dell’articolo 14 uscito dalla Commissione Politiche Europee di Palazzo Madama, l'Assemblea del Senato ha approvato un ulteriore criterio -su proposta della senatrice Loredana Depetris (Leu) -che delega il Governo a introdurre restrizioni al commercio di fauna selvatica ed esotica.

Art. 14.
(Princìpi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale (« normativa in materia di sanità animale »)