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FAUNA SELVATICA

Fauna selvatica, il Tar annulla tre parti del piano del Governo

Fauna selvatica, il Tar annulla tre parti del piano del Governo

Il Tar del Lazio ha annullato tre parti del Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, adottato dal Governo nel 2023.

La sentenza arriva dopo il ricorso presentato da diverse associazioni ambientaliste e animaliste — Enpa, Lav, Leidaa, Lipu, Oipa, Lndc Animal Protection e Wwf Italia — che contestavano alcune disposizioni ritenute in contrasto con la normativa nazionale ed europea.

Secondo i giudici amministrativi, alcune misure del piano avrebbero potuto aprire la strada a interventi di controllo della fauna con abbattimenti massivi e indiscriminati, introducendo deroghe ai divieti previsti dalla legislazione vigente.

Stop alla limitazione dei metodi alternativi - Tra i punti dichiarati illegittimi c’è la previsione che limitava il ricorso ai metodi alternativi agli abbattimenti per alcune specie cosiddette parautoctone. Nel piano governativo queste specie venivano di fatto equiparate alle specie esotiche invasive, consentendo interventi più ampi di controllo. Il Tar ha stabilito che tale equiparazione non è coerente con il quadro normativo nazionale ed europeo, ribadendo la necessità di privilegiare soluzioni diverse dall’abbattimento quando possibile.

Restano in vigore i divieti della legge sulla fauna - Il tribunale ha inoltre annullato la disposizione che escludeva in modo generalizzato l’applicazione di alcuni divieti previsti dall’articolo 21 della legge 157/1992, la normativa di riferimento per la tutela della fauna selvatica. Il piano prevedeva infatti la possibilità di derogare a questi divieti durante le attività di controllo della fauna, aprendo alla possibilità di uccisioni con diversi mezzi, inclusi metodi considerati particolarmente cruenti. Secondo il Tar tali limitazioni non possono essere sospese e devono restare pienamente operative anche nelle attività di contenimento.

No al commissariamento degli enti parco - Un ulteriore passaggio bocciato riguarda la possibilità per le Regioni di commissariare gli enti parco regionali qualora non avessero applicato il piano entro sei mesi. Per i giudici, la misura non disponeva di una base legislativa adeguata e risultava lesiva dell’autonomia degli enti parco.

Il richiamo alle direttive europee - La sentenza ribadisce inoltre che eventuali interventi di cattura o abbattimento di specie protette devono avvenire nel rispetto delle direttive europee sulla conservazione della fauna. Tali misure possono essere adottate soltanto quando non esistono soluzioni alternative efficaci. Un principio che, sottolineano le associazioni ricorrenti, riguarda anche specie al centro del dibattito politico e gestionale, come il lupo.