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LA SENTENZA

Tar Lazio: numero chiuso legittimo, selezione non sia aleatoria

Tar Lazio: numero chiuso legittimo, selezione non sia aleatoria
E' "incontestata" la possibilità di programmare gli accessi, ma il sistema TOLC "non è idoneo". Lo sentenzia il Tar del Lazio La Ministra Bernini corregge le prove.

Il numero programmato persegue finalità legittime di interesse generale. E' invece illeggittimo un meccanismo che non assicura la selezione dei candidati più meritevoli. Il Tar Lazio ha accolto, sia pure mitigandone gli effetti,  il ricorso contro le graduatorie di ingresso a medicina per l'anno accademico 2023-2024 risultanti dalle prove svolte con il sistema "Tolc". Nell'interesse dei candidati, infatti, non verranno annullate le immatricolazioni già avvenute e quelle in via di perfezionamento, come si chiedeva nel ricorso. L'impianto di selezione, però, va corretto.

La sentenza porta con sè conseguenze di ordine generale sul sistema della programmazione, sui meccanismi di accesso e sulla determinazione del fabbisogno. Il Ministro dell'Università Bernini ha già annunciato una revisione del test TOLC, mentre i sindacati medici sono in allarme. La sentenza del 17 gennaio afferma principi che da un lato confermano la legittimità del numero programmato, dall'altro chiedono meccanismi d'ingresso equanimi, quali non sono i test Tolc.

Il TOLC- A partire dall’anno accademico 2023-2024, il Ministero dell'Università ha introdotto un nuovo sistema di accesso ai corsi di laurea a numero programmato. Un meccanismo, che non garantisce  una selezione "equa, efficace e meritevole" secondo il Tar del Lazio. Si guardi alle norme costituzionali per ricavare le "caratteristiche fondamentali" che i meccanismi operativi di selezione devono possedere. "La selezione dei capaci e meritevoli rappresenta la pietra angolare di ogni sistema volto a limitare l’accesso ai gradi più alti degli studi". A guidare il Legislatore deve essere il criterio della capacità e del merito dei candidati. Al contrario il TOLC presenta criteri di aleatorietà.

Il numero programmato-  Il diritto allo studio "non è assoluto"- afferma il Tar - "potendo essere sottoposto a limitazioni, purché queste siano prevedibili e perseguano un obiettivo legittimo".  E per il Tribunale l'obiettivo di conseguire un elevato livello di professionalità, attraverso la previsione di test d’ingresso volti a identificare gli studenti più meritevoli "costituisce un obiettivo legittimo".  L’esigenza di adeguati livelli di formazione – vero pilastro giustificativo del “numero chiuso” – è ribadita da tutta la citata giurisprudenza, nazionale e comunitaria- afferma il TAR che considera "prioritaria" la capacità formativa degli Atenei (il numero dei posti)  rispetto al fabbisogno quantificato dal Ministero della Salute e dalle Regioni. E' quindi legittimo che la capacità formativa globale ( i posti disponibili negli atenei) sia coordinata con la valutazione del fabbisogno di personale medico ad opera del Ministero della Salute, sentiti la Conferenza Stato-Regioni  e gli Ordini professionali interessati. 

L'ultima parola spetta agli Atenei- Il TAR respinge la tesi che  nel caso di fabbisogno superiore alle capacità formative (numero di posti negli Atenei) sarebbe senz’altro necessario aumentare il numero dei posti. La legge n. 264 del 1999 rimette la determinazione dei posti alla “valutazione dell’offerta potenziale del sistema universitario, tenendo anche conto del fabbisogno del sistema sociale e produttivo”: Quest’ultimo- afferma il TAR-  "viene rappresentato come un fattore aggiuntivo".

Tar Lazio - Sez. III - sent. n. 863 del 17 gennaio 2024