Dal 15 giugno, prima di pagare l'onorario a un libero professionista, le amministrazioni pubbliche dovranno verificare che il creditore non abbia pendenze con il Fisco.
Lo prevede una norma della
Legge di Bilancio 2025 , il comma 725, che interviene sul blocco dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni introducendo una nuova fattispecie relativa ai pagamenti dovuti in favore dei professionisti.
Obbligo di verifica preventiva generale- la norma si applica a tutti gli esercenti, arti e professioni. Non solo alle professioni, come la forense, ha chiarito il Ministero della Giustizia con una
circolare del 17 marzo scorso. Sono interessati dalla nuova disciplina tutti i professionisti riconducibili all’
articolo 54 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Redditi derivanti da lavoro autonomo).
Qualsiasi importo- Per l’attività svolta in favore di una Pubblica Amministrazione, il professionista beneficiario dovrà essere verificato per qualsiasi importo, anche per parcelle al di sotto dei 5.000 euro, specifica la nuova norma. Nessun tetto nemmeno per l'eventuale posizione fiscalmente debitoria che dovesse emergere dalle verifiche fiscali.
Cosa succede se il beneficiario è inadempiente - In caso di mancato versamento derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento "di qualunque ammontare", scatta il blocco. L’Ufficio contabile della pubblica amministrazione verserà il dovuto anzichè al professionista direttamente all'Agente della riscossione "fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica". L’eventuale importo eccedente la quota di debito con il Fisco potrà essere liquidata al professionista.
Cosa cambia rispetto a prima- Diversamente dalla disciplina previgente- spiega il Ministero- non è prevista una sospensione del pagamento al professionista. La nuova norma introduce "un meccanismo di scomputo immediato del compenso dovuto, mediante trattenuta della quota corrispondente all’inadempienza accertata e contestuale versamento all’Agente della riscossione, con corresponsione al professionista della eventuale parte residua".
Dal 15 giugno 2026 e con effetto retroattivo Le nuove disposizioni si applicano a tutti i pagamenti, di qualsiasi importo, da effettuare a decorrere dal 15 giugno 2026, "indipendentemente dalla data di acquisizione dei documenti contabili o dalla riferibilità delle prestazioni professionali a periodi precedenti". Pertanto, "anche i compensi relativi a prestazioni professionali pregresse, ove liquidati successivamente a tale data, sono soggetti alla nuova disciplina".