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AGENZIA DELLE ENTRATE

Controlli ufficiali, IVA-esenti gli esami di laboratorio

Controlli ufficiali, IVA-esenti gli esami di laboratorio
Analisi, prove e diagnosi svolte dai laboratori ufficiali -incaricati nell’ambito dei controlli ufficiali nel settore agroalimentare- sono esclusi dall’IVA
A chiarirlo, è l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 5 a una richiesta di consulenza giuridica, pubblicata il 9 marzo 2026, richiesta dal Ministero che coordina le autorità competenti sul territorio nazionale delle attività ufficiali concernenti la prevenzione e il controllo delle malattie animali all’interno della filiera agroalimentare.

Manca il presupposto impositivo- La richiesta di consulenza giuridica riguardava l’assoggettabilità a Iva degli importi relativi ai costi delle analisi, prove e diagnosi svolte da specifici istituti in qualità di laboratori ufficiali. Gli istituti a cui le autorità pubbliche devono affidarsi per le analisi richieste nei controlli ufficiali sono designati dalle norme di settore: manca quindi il presupposto soggettivo per imputare l'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA). 
In altre parole, i laboratori ufficiali effettuano gli esami necessari sui campioni prelevati dalle autorità competenti nell’ambito dei controlli e delle altre attività ufficiali svolti nei settori che appartengono alla filiera agroalimentare, che hanno la loro disciplina di riferimento nel regolamento Ue n. 2017/615 sui controlli e le altre attività ufficiali (“regolamento Ocr”). Per questo scopo, gli istituti sono individuati e designati dalla legislazione di settore (articolo 9 del Dlgs n. 27/2021).

Caratteristiche dei laboratori ufficiali- Il ministero evidenzia che l'attività svolta dai laboratori ufficiali presenta alcune caratteristiche bastanti ad escludere l'Imposta: 
-sussiste un rapporto di esclusività tra le autorità competenti e gli istituti designati per questa tipologia di controlli, che è regolato per legge
-l’attività è a carattere non commerciale
-gli atti comprovanti le analisi e i report rilasciati dai laboratori ufficiali fanno parte del procedimento stesso del controllo svolto dall’autorità che lo svolge (verbale di ispezione, verbale di campionamento ecc), che sfocerà nell’emanazione del provvedimento finale di conformità o meno alla normativa destinato all’operatore sottoposto a controllo.

La veste autoritativa non altera la concorrenza- Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi in quanto pubblica autorità. Devono considerarsi soggetti passivi - quindi rientrare nel campo di applicazione del Testo Unico dell'IVA solo quando il loro non assoggettamento provocherebbe distorsioni della concorrenza di una certa importanza.
In sostanza, con riferimento agli enti pubblici (tra i quali sono riconducibili per legge gli istituti oggetto del chiarimento) è necessario stabilire in primo luogo se gli stessi effettuino o meno un'attività e, in secondo luogo, se la stessa sia realizzata nella veste autoritativa: in questo caso, purché il mancato assoggettamento all'Iva non provochi distorsioni della concorrenza di una certa importanza, il requisito soggettivo manca e l'operazione è quindi esclusa dall'ambito applicativo del tributo.

Pubblica autorità- In Europa i controlli ufficiali e le attività ufficiali nell'intera filiera agroalimentare devono essere svolti da soggetti accreditati dagli Stati membri. In particolare, viene previsto che le autorità competenti designino i laboratori ufficiali cui far effettuare analisi, prove e diagnosi a partire dai campioni prelevati durante i controlli o attività ufficiali. Nella normativa italiana è l’articolo 9 del Dlgs n. 27/2021 a individuare tali laboratori ufficiali e le attività loro assegnate.

Pubblico interesse- Un altro elemento sottolineato è che le attività di analisi effettuate, ex lege, dai laboratori ufficiali designati intervengono in un più ampio e generale contesto di attività di pubblico interesse e rappresentano di fatto delle ''fasi intermedie'' del controllo ufficiale dell’ente pubblico competente. Il laboratorio intervenuto, inoltre, non si pone in concorrenza con gli altri operatori/laboratori.
In conclusione, considerata la natura pubblicistica-autoritativa delle attività dei laboratori e della loro natura esclusiva, l’Agenzia non ravvisa il presupposto soggettivo Iva in capo ai laboratori ufficiali, con conseguente esclusione dal tributo degli importi versati a copertura dei costi da essi sostenuti nello svolgimento dell’attività di analisi di laboratorio. Ciò vale anche nell'ipotesi in cui le stesse prestazioni dovessero essere eseguite nei confronti di altri laboratori ufficiali.