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CIRCOLARE 16/E

Condizioni eccezionali: si può essere esclusi dagli ISA?

Condizioni eccezionali: si può essere esclusi dagli ISA?
Gli ISA trovano regolare applicazione sull'anno d'imposta 2019. Diverso sarà per il 2020 interessato dall'emergenza sanitaria. Chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate.

Con la circolare 16/E l'Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti sulla compilazione del Modello BK22U e sull'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) in "circostanze eccezionali". Per queste, va escluso che il periodo d'imposta 2019 comporti una attenuazione della misurazione dell'affidabilità fiscale, cosa invece possibile per l'anno d'imposta 2020 colpito dall'emergenza COVID-19. E tuttavia nel misurare l'andamento dell'indice, le Entrate faranno un raffronto con i precedenti anni d'imposta, 2019 e 2018.

ISA anche in circostanze eccezionali- Per l'anno d'imposta 2019, il contribuente che ritenga di aver operato in condizioni di particolare eccezionalità, può considerarsi escluso dal giudizio di affidabilità fiscale derivante dall'applicazione degli ISA? L'Agenzia delle Entrate ha risposto ribadendo che -soprattutto nel caso in cui l'applicazione degli ISA determini un basso punteggio di affidabilità-  ha sempre la possibilità di evidenziare nel campo Note aggiuntive del software di applicazione "Il tuo ISA", particolari condizioni di svolgimento della propria attività che, seppur non annoverate tra quelle che per legge o per decreto determinano una causa di esclusione, potrebbero non essere rilevate dagli indici.

COVID-19 e indici sintetici di affidabilità fiscale - Per quanto riguarda il periodo d’imposta 2020, invece, appare evidente che l’intento del legislatore (articolo 148 del Decreto Rilancio)  di non voler basare l’analisi del rischio di evasione fiscale sul giudizio di affidabilità del contribuente relativo esclusivamente ad un’annualità in cui l’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19 comporterà ricadute economiche sulle imprese e sui lavoratori autonomi.L’ambito temporale cui l’intervento si riferisce è limitato ai soli periodi di imposta 2020 e 2021. La ratio di tale limitazione temporale appare di tutta evidenza se si considera che l’intervento ha la finalità di consentire la corretta applicazione degli ISA valutati gli effetti che il fenomeno ha certamente causato nel tessuto economico italiano e di cui gli ISA, elaborati per il periodo d'imposta 2020 e per il successivo 2021, dovranno tener debitamente conto.
Coerentemente l’intervento non risulta rilevante per il p.i. 2019, per il quale sono attualmente in corso gli adempimenti correlati alla presentazione dei dati rilevanti per l’applicazione degli ISA, trattandosi di una annualità in alcun modo interessata dall’emergenza in argomento.

Affidabilità e premialità con punteggio 8- Si può accedere alle premialità (es. esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici) se si raggiunge un idoneo livello di affidabilità fiscale sulla base dell’ultima dichiarazione presentata; le eventuali dichiarazioni successive alla scadenza del termine ordinario di presentazione che modifichino il punteggio ISA precedentemente ottenuto dal contribuente, migliorandolo, devono essere, non sono rilevanti ai fini dei benefici premiali. Viceversa, se, con una dichiarazione successiva a quella trasmessa entro i termini ordinari, la modifica dei dati per l’applicazione degli ISA determini una riduzione del punteggio di affidabilità, tale variazione deve ritenersi rilevante ai fini della riduzione o perdita dei benefici premiali. L’accesso ai benefici premiali è condizionato all’attribuzione di un punteggio ISA almeno pari a 8 per ilperiodo d'imposta 2019 oppure- alternativamente - di un punteggio almeno pari a 8,5 ottenuto come media tra il 2019 e il 2018.

Compilazione dell'ISA BK22U - Servizi veterinari (Codice attività 75.00.00)
La circolare riepiloga alcune indicazioni per la corretta compilazione degli Elementi contabili specifici da indicare nel quadro C (Elementi specifici dell’attività)  al fine di evitare possibili criticità interpretative sulla variabile relativa alle spese sostenute nell’anno per l'acquisto di materiale sanitario. In particolare, come anche indicato nelle istruzioni al modello, per “materiale sanitario” si deve intendere ogni materiale/dispositivo consumabile utilizzato per finalità sanitaria come, a titolo esemplificativo, test rapidi, reagenti chimici, bende, garze, cerotti, pellicole radiologiche, placche, viti, materiali di sutura, ecc.. Nel rigo relativo a questa variabilenon devono essere indicate le spese sostenute per l’acquisto di farmaci.
Tra le novità previste nel quadro E del modello (Dati per la revisione) è stata introdotta una nuova variabile relativa agli elementi contabili specifici dell’attività. Si tratta in particolare delle spese sostenute nell'anno per l'acquisto di farmaci destinati alla dispensazione. Si precisa al riguardo che tali spese devono essere già state ricomprese nella voce “Altre Spese Documentate” del quadro H “Dati Contabili”.
Per “inizio dell’attività” si deve intendere l’anno di inizio dell’attività indicato nella dichiarazione di inizio dell’attività presentata all’Amministrazione Finanziaria (non il conseguimento della laurea o dell'abilitazione di Stato e nemmeno la prima iscrizione all'Ordine provinciale).
Quanto alle informazioni aggiuntive (Quadro E) sono inserite:
-E01, Equidi sportivi per attività agonistica
-E02, Equidi sportivi per attività ludico ricreativa
-E03, Spese sostenute nell'anno per l'acquisto di farmaci destinati alla dispensazione (importo ricompreso nella voce "Altre Spese Documentate" del quadro "Dati Contabili"). L'inserimento dell'informazione aggiuntiva di cui al rigo E03 è stato richiesto dall’ANMVI per individuare l’ammontare delle spese sostenute nell’anno per l’acquisto di farmaci veterinari destinati alla dispensazione, ai sensi dell’art. 84 del Decreto legislativo 193/2006.
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Circolare n. 16/E del 16 giugno 2020
Indici sintetici di affidabilità fiscale –periodo d’imposta 2019