E' pronto il decreto legislativo che adegua l'ordinamento nazionale ai nuovi regolamenti europei sui controlli ufficiali sull'uso di medicinali veterinari e loro residui in animali e alimenti.
Lo schema di decreto contiene prescrizioni specifiche e modalità pratiche uniformi per l’esecuzione dei controlli ufficiali riguardanti:
-l’uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi, e dei loro residui
-la presenza di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate e dei loro residui negli animali destinati alla produzione di alimenti e nei prodotti di origine animale.
I regolamenti europei di riferimento- Il provvedimento detta le disposizioni necessarie ad adeguare l’ordinamento giuridico nazionale ai regolamenti:
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regolamento delegato (UE) 2022/1644, che integra il
regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali;
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regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646;
Il Piano nazionale residui «PNR»- I controlli ufficiali sono programmati nell'ambito del PNR articolato in:
a) Piano mirato, basato sul rischio;
b) Piano di sorveglianza della produzione randomizzato;
c) Piano Paesi terzi che disciplina la programmazione dei controlli alle frontiere; è basato sul rischio ed è voto a verificare la conformità alla legislazione europea sull'uso di sostanze farmacologicamente attive, autorizzate o vietate, e la conformità ai limiti massimi di residui e ai tenori massimi.
"Gruppo residui"- Il Ministero della salute è l’autorità centrale competente, responsabile della predisposizione, dell’organizzazione e del coordinamento del PNR. Il Ministero si si avvale della collaborazione di un gruppo di lavoro permanente, denominato «Gruppo residui», composto da tredici componenti, che saranno nominai con decreto del Ministro della salute, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.
Analisi e non conformità- Lo schema di decreto definisce l'attività di campionamento e di analisi, nonchè la gestione dei casi di non conformità. Non appena venga rilevata una non conformità — sia in forma sospetta che accertata — l’autorità competente è tenuta a darne comunicazione simultanea e immediata a una pluralità di soggetti istituzionali: la regione, la provincia autonoma o l’UVAC che ha disposto il campionamento; la regione o provincia autonoma di origine dell’animale o del prodotto e la relativa ASL; l’Istituto Zooprofilattico competente; la Direzione generale ministeriale per l’igiene e la sicurezza alimentare. Qualora la non conformità riguardi animali o prodotti provenienti da altri Stati membri o da paesi terzi, la comunicazione deve essere estesa anche alla Direzione generale competente per la salute animale, così da attivare i necessari raccordi con le autorità di origine.
Iter- Lo schema di decreto, una volta approvato dal Consiglio dei Ministri dovrà essere trasmesso alle Camere e alla Conferenza Stato Regioni, per i rispettivi pareri di competenza.
SCHEMA_DI_DLVO_CONTROLLI_UFFICIALI_FARMACI_E_RESIDUI.pdfResidui e contaminanti, Dgsante: Italia armonizzi i controlli