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FEDERFARMA

Ricetta elettronica, istruzioni operative alle farmacie

Ricetta elettronica, istruzioni operative alle farmacie
Sulla base di una circolare del 3 dicembre del Ministero della Salute, Federfarma ha sintetizzato l'operatività della ricetta veterinaria elettronica in farmacia.


Federfarma ha diffuso una nota di istruzioni operative alle farmacie, in vista del 1 gennaio 2019, quando entrerà in vigore l'obbligo della tracciabilità informatizzata dei farmaci veterinari, un processo- fa notare Federfarma -che coinvolge "più di 19.000 farmacie e oltre 50 milioni di ricette". I chiarimenti trasmessi alle farmacie sono ripresi da una  circolare del 3 dicembre del Ministero della Salute.

Tracciabilità in farmacia- L’obbligo di tracciatura " compete anche al farmacista", che lo assolve "al momento dell’erogazione della ricetta elettronica veterinaria».La farmacia "chiuderà il cerchio della tracciatura attraverso l’erogazione della ricetta elettronica alimentando, in tal modo, la Banca dati centrale della tracciabilità del farmaco (BDC) gestita dal Ministero della Salute".
La tracciatura riguarda:  tutti i medicinali veterinari dotati di AIC, i  medicinali ad uso umano dotati di AIC  prescritti “in deroga”, le premiscele, "in quanto a tutti gli effetti medicinali veterinari con AIC", le formule magistrali ed officinali, medicinali ad azione immunologica e i medicinali veterinari omeopatici, in quanto anch’essi dotati di AIC, ossigeno medicale, anch’esso medicinale veterinario dotato di AIC. Per le formule magistrali e officinali "occorrerà digitare i dati obbligatori, ex D.M. Salute 18/11/2003, nel campo note della ricetta elettronica".

Se la farmacia non ha tutti i medicinali prescritti- Federfarma spiega che il farmacista potrà effettuare la vendita parziale, dispensando solo una parte dei medicinali prescritti, «lasciando libero il cliente di rifornirsi, per le confezioni mancanti, presso un’altra farmacia».

Stupefacenti e psicotropi - Come riportato nel Manuale Operativo del Ministero della Salute, gli unici medicinali ai quali non si applica la ricetta elettronica sono " i medicinali veterinari autorizzati a essere immessi in commercio sul mercato italiano contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope". Per questi  medicinali viene mantenuta la prescrizione cartacea. Federfama informa che «giungono dal territorio notizie di veterinari che prescrivono, con la ricetta elettronica, farmaci veterinari contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope». A tal proposito, Federfarma ricorda che «tali ricette non possono essere erogate, in quanto l’unica ricetta valida è quella cartacea. La farmacia che la erogasse in modalità elettronica non potrebbe provare l’obbligo di tracciabilità che, per questi farmaci, viene assolto solo attraverso la conservazione della ricetta cartacea». Per questi farmaci gli obblighi di tracciabilità "saranno adempiuti mantenendo l’attuale obbligo di conservazione della ricetta, per cinque anni, da parte della farmacia»,

Medicati e farmacie- Federfarma evidenzia che "le farmacie non avranno, invece, responsabilità di tracciabilità per mangimi medicati in quanto non dotati di AIC, medicinali veterinari immunologici inattivati, aventi caratteristiche di vaccini stabulogeni ed autovaccini in quanto trattasi di prodotti specificamente autorizzati dalla rete di Istituti zooprofilattici sperimentali, medicinali veterinari autorizzati in altro Stato membro o importati, in quanto tali importazioni sono autorizzate dal Ministero che provvede ad assegnare loro un’AIC fittizia, campioni gratuiti».

Erogazione del farmaco in farmacia: PIN della ricetta e codice fiscale del cliente- Fermo restando che il veterinario, al momento della compilazione della ricetta lettronica "potrà o meno stampare un promemoria cartaceo da consegnare al cliente", in farmacia la ricetta eletttonica viene individuata tramite il suo numero identificativo ed il PIN ( Personal Identity Number).
Dopo aver dato il consenso al trattamento dei dati personali, «il proprietario dell’animale potrà chiedere che la propria ricetta possa essere identificata solo grazie all’inserimento del suo codice fiscale in sostituzione del numero identificativo». «Resta obbligatorio, tuttavia, per la farmacia, inserire il PIN della REV dopo l’inserimento del codice fiscale del cliente. In caso di aziende, al posto del codice fiscale la ricetta sarà identificabile con la partita IVA, con il codice della struttura nel caso di ricette di tipo Scorta per struttura non zootecnica, con il codice dell’azienda zootecnica nel caso di ricette di tipo prescrizione veterinaria DPA o prescrizione per Scorta struttura zootecnica, col codice fiscale del veterinario nel caso di ricette di tipo Scorta Propria».

Obblighi di registrazione della farmacia- Secondo Federfarma, vengono meno «gli obblighi della farmacia di registrazione mediante conservazione delle ricette, in quanto la nuova tracciabilità elettronica rende inutili tali attività», fermo restando che «la decadenza di tale obbligo non verrà specificata nel Decreto ministeriale di imminente pubblicazione, ciò in quanto tale decadenza è prevista dalla norma di cui all’art. 3 della Legge n.167/2017, ovvero quell’articolo della Legge Europea che ha modificato il D.lgs. n.193/2006. Tale norma, prevedendo l’esclusività del modello elettronico di ricetta veterinaria sul territorio nazionale, cancella, di fatto, tutte le norme che si applicavano al modello cartaceo, norme che non possono più coesistere con una ricetta elettronica basata su un sistema informatico che traccia tutte le movimentazioni effettuate».

Piattaforme Web per l’erogazione delle ricette in farmacia - «A prescindere da quali credenziali ognuno deciderà di utilizzare – spiega Federfarma – ovvero se quelle relative al sistema TS o quelle REV, l'utilizzo delle credenziali sistema TS – secondo quanto sostenuto dai funzionari della Sogei- "sarà possibile successivamente la pubblicazione del Decreto ministeriale in Gazzetta Ufficiale".
Federfarma spiega che «le caratteristiche della web application rimangono le medesime, ovvero quelle sviluppate dal Ministero della Salute, pertanto l’unica cosa che divergerà è l’ingresso nel Sistema di farmacosorveglianza del Ministero della Salute non attraverso il portale https://vetinfo.it, ma attraverso il portale del Sistema TS: https://sistemats4.sanita.finanze.it/simossHome/login.jsp».

Video tutorial- I vari passaggi che la farmacia dovrà effettuare per l’erogazione dei medicinali prescritti con la ricetta veterinaria elettronica, sono stati sintetizzati dal Ministero in due tutorial che illustrano anche "il caso in cui  la farmacia dovesse operare la sostituzione del farmaco prescritto dal veterinario.

pdfEROGAZIONE_DEL_FARMACO_VETERINARIO_CON_RICETTA_ELETTRONICA.pdf2.4 MB
A cura di Federfarma