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Premiscele medicate

“Non miscelare con altri medicinali veterinari”

“Non miscelare con altri medicinali veterinari”
Il Ministero della Salute chiede alle ditte farmaceutiche l'inserimento della frase "In assenza di studi di compatibilità non miscelare con altri medicinali veterinari". Richiamo all'osservanza di quanto indicato nel foglietto illustrativo e in etichetta. "Qualsiasi impiego di un medicinale veterinario non conforme a quanto riportato sul Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto configura uso in deroga".

La Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario ha diffuso una nota riguardanti l'etichettatura delle premiscele medicate riportanti la dicitura "Non miscelare con altri medicinali veterinari".

Nella nota si richiede alle ditte farmaceutiche "di effettuare per tutte le premiscele autorizzate, per le quali non siano stati presentati studi di compatibilità, l'aggiornamento degli stampati, inserendo la frase "In assenza di studi di compatibilità non miscelare con altri medicinali veterinari", in occasione del primo aggiornamento degli stessi o al massimo entro sei mesi.

La richiesta è accompagnata da una serie di precisazioni.

Questa avvertenza viene applicata per tutte le premiscele medicamentose, così come per tutti i medicinali veterinari che per forma farmaceutica possano essere miscelati, diluiti o co-somministrati, indipendentemente dal tipo di procedura di autorizzazione impiegata, sia essa nazionale che di mutuo riconoscimento, decentrata o centralizzata. Nel caso delle premiscele, inoltre, gli studi di compatibilità devono tenere conto dell'impiego autorizzato nel Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, e prevedono studi sulla miscibilità e su eventuali incompatibilità chimiche c/o fisiche coni supporti di mangime, e con sostanze normalmente presenti nel mangime, quali additivi, vitamine, minerali, elementi in tracce, leganti, conservanti. Gli studi di compatibilità non possono riguardare usi non previsti dal Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, comprese le associazioni non autorizzate con altri medicinali veterinari.

La nota ministeriale richiama all'osservanza di quanto indicato nel foglietto illustrativo e in etichetta, "parte integrante dell'autorizzazione all'immissione in commercio". E sottolinea che "qualsiasi impiego di un medicinale veterinario non conforme a quanto riportato sul Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto configura un uso in deroga ai sensi degli articoli 10 e 11 del decreto legislativo n. 193/2006, così come è assimilabile ad un uso in deroga la produzione di mangimi medicati con più di una premiscela.

L'associazione di due o più medicinali veterinari, qualora non autorizzata, ricade nel suddetto uso in deroga, in quanto il medico veterinario sotto la sua responsabilità, avendo valutato che i singoli medicinali veterinari non siano efficaci per curare una determinata affezione di una specie animale, prescrive in deroga una associazione di due o più medicinali veterinari, considerandone un'adeguata posologia basata sulla conoscenza di eventuali interazioni farmacocinetiche e/o farmacodinamiche, tra cui sinergismi o antagonismi, oltre che di adeguati tempi di attesa, come previsto dall'art. 11 del decreto legislativo n. 193/2006.

La miscelazione di più premiscele medicamentose, oltre alle valutazioni sovraesposte, deve tenere conto anche di conoscenze sulla miscibilità e delle eventuali incompatibilità chimiche e/o fisiche, oltre che con i supporti di mangime, anche tra i diversi principi attivi e gli eccipienti che compongono i diversi medicinali veterinari.

L'utilizzo in deroga di premiscele medicate deve sempre avvenire nel rispetto dell'uso prudente, pertanto il ricorso a tale impiego può essere giustificato solo se frutto di un'attenta valutazione, fatta caso per caso dal veterinario responsabile. Il ricorso sistematico alla prescrizione in deroga di premiscele per alimenti medicamentosi, a prescindere dalla valutazione critica circa possibili alternative terapeutiche e una accurata diagnosi, "non è accettabile".

La mancanza di efficacia di un medicinale veterinario, che giustifichi il ricorso all'uso in deroga sopra descritto, deve essere segnalata al Ministero della salute, come previsto dall'art. 91 del decreto legislativo n. 193/2006.

Le seguenti fattispecie configurano, ai sensi degli articoli 10 e 11 del decreto legislativo n. 193/06, un uso in deroga:

 

  • l'impiego di una premiscela non conforme al riassunto delle caratteristiche del prodotto;
  • l'impiego di una premiscela con altro medicinale veterinario qualora gli stampati della prima riportino l'avvertenza, relativamente alle compatibilità, di non miscelare, oppure le compatibilità della medesima non siano note.

 

pdfIL TESTO DELLA NOTA MINISTERIALE.pdf163.27 KB