I pets in viaggio con i loro proprietari non sono «merci» da sottoporre a controlli frontalieri. Gli animali da compagnia sono esenti da controlli ai PCF.
La Commissione Europea ha modificato il regolamento (UE) 2019/2122 per rendere più chiaro che i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia verso l’Unione sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri (PCF).
I pets in viaggio con i loro proprietari non sono «merci» da sottoporre a controlli frontalieri. Per sciogliere ogni dubbio, e a scanso di equivoci, la Commissione Europea interviene con rettifiche alla normativa vigente eliminando sostituendo al termine troppo ambiguo "merci" con la locuzione esplicita: "prodotti di origine animale e ai prodotti composti". Con il regolamento delegato (UE) 2026/273, la Commissione chiarisce che gli animali da compagnia sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, al pari delle merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri.
Animali da compagnia - Applicando le definizioni del Regolamento europeo di sanità animale, si intendono esenti dai controlli ufficiali frontalieri:
-gli animali da compagnia di una specie elencata all’allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2016/429 ( i.e. cani, gatti e furetti)
-gli animali da compagnia di specie "diverse dai volatili" elencate all’allegato I, parte B, del regolamento (UE) 2016/429.
Particolari prescrizioni sono previste se si tratta di volatili da compagnia, in particolare il controllo dell'identità è "sistematico"presso il punto di entrata dei viaggiatori.
Paesi extra UE- Sono esenti da controlli frontalieri anche gli animali da compagnia mossi da un paese terzo o un territorio elencato dall'Unione (es. Ucraina), a condizione che il proprietario presenti il passaporto dell'animale, dimostrando la conformità alle prescrizioni stabilite dall'Unione per i movimenti non commerciali. In difetto, sono previste misure di contenimento e sorveglianza veterinaria.
Rientro nella UE da Paese Terzo- Sono esenti da controlli frontalieri anche gli animali da compagnia originari dell’Unione che vi fanno ritorno dopo che l’autorità competente di un paese terzo ha negato l’ingresso degli animali e del proprietario dell’animale da compagnia. In questi casi, il proprietario - all'arrivo- dovrà contattare le autorità competenti, doganali o le altre autorità pubbliche responsabili dei controlli presso il punto di entrata dei viaggiatori.
Dal 22 aprile 2026- Il regolamento delegato (UE) 2026/273- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 13 aprile- è l'ottavo provvedimento con cui la Commissione Europea aggiorna la normativa sui movimenti commerciali e non commerciali di cani, gatti e furetti. Il pacchetto regolamentare entra in vigore il 22 aprile 2026. La rivisitazione della normativa discende dalla normativa di sanità animale, il regolamento (UE) 2016/429 che ha rafforzato la prevenzione delle malattie animali trasmissibili nell'Unione. Il regolamento delegato (UE) 2026/273 si applica ai pets intesi come "animali da compagnia", non solo cani, gatti e furetti.
Agli Stati Membri spetta il compito di garantire che le autorità ufficiali siano formate e aggiornate sul nuovo quadro normativo.
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/273