Un nuovo regolamento di esecuzione impone modalità più dettagliate per la ricerca di residui nei mangimi e aggiorna le prescrizioni per i piani nazionali. L'Unione Europea interviene sul
regolamento di esecuzione (UE) 2021/808 che disciplina i metodi analitici in relazione ai residui di sostanze farmacologicamente attive impiegate negli animali destinati alla produzione di alimenti. Con il regolamento di esecuzione (UE) 2026/731, la Commissione dettaglia il campionamento dei mangimi, aggiorna l'entità minima dei campioni di alcuni alimenti e concede ai laboratori nazionali un periodo di transitorio per l'adeguamento delle validazioni.
Campionamento dei mangimi- Il nuovo regolamento interviene con norme più incisive sulle modalità di campionamento dei mangimi, chiudendo un periodo transitorio che scadrà il 10 giugno 2026, in seguito al quale vengono introdotte prescrizioni dettagliate per
- la comunicazione relativa alle procedure di campionamento
- il trasporto e la conservazione dei campioni.
Si tratta di disposizioni "necessarie" per eseguire i controlli ufficiali delle sostanze farmacologicamente attive e dei loro residui nei mangimi.
Più tempo per validare nuovamente alcuni metodi analitici- Nonostante gli sforzi compiuti negli ultimi quattro anni, molti laboratori nazionali di riferimento e laboratori di controllo ufficiali non avranno completato la nuova validazione di tutti i metodi per tutte le matrici entro giugno 2026. Pertanto, viene prorogato il periodo transitorio fino al 31 dicembre 2027.
Entità dei campioni - L’entità minima dei campioni dev’essere definita nel piano nazionale di controllo dei residui. Il Regolamento richiede che l'entità minima sia ev’essere sufficiente a consentire ai laboratori autorizzati di eseguire i procedimenti analitici necessari per completare lo screening e la conferma. In particolare:
- per pollame, acquacoltura, conigli, selvaggina d’allevamento, rettili e insetti, un campione è costituito da uno o più animali, a seconda delle prescrizioni relative ai metodi analitici
- per le uova la dimensione del campione è di almeno 12 uova, a seconda dei metodi analitici utilizzati; per le uova di struzzo la dimensione del campione è di un uovo (un uovo di struzzo può pesare 1-1,5 kg, equivale in peso a 24 uova di gallina).
Qualora in un campione debbano essere analizzate diverse categorie di sostanze con metodi analitici diversi, la dimensione del campione deve essere aumentata di conseguenza.
Transizione- Fino al 31 dicembre 2027, le procedure previste dalla
decisione 2002/657/CE saranno applicabili ai metodi validati prima del 19 aprile 2026, data di entrata in vigore del nuovo regolamento.
Il contesto- La normativa europea disciplina i metodi analitici utilizzabili dagli Stati Membri nei loro piani nazionali per la ricerca di residui di sostanze farmacologicamente attive impiegate negli animali destinati alla produzione di alimenti. La normativa europea disciplina anche i criteri di interpretazione dei risultati e i metodi per il campionamento.
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/731 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/808 per quanto riguarda le disposizioni transitorie e alcune disposizioni relative al campionamento