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DAL 10 GIUGNO 2021

Controlli ufficiali e residui: regole UE per i metodi analitici

Controlli ufficiali e residui: regole UE per i metodi analitici
Il provvedimento si applica ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni relative alla presenza di residui di sostanze farmacologicamente attive.

Sarà in vigore tra venti giorni il nuovo Regolamento europeo 2021/808 sul rendimento dei metodi analitici in relazione ai residui di sostanze farmacologicamente attive impiegate negli animali destinati alla produzione di alimenti, sull’interpretazione dei risultati e sui metodi da utilizzare per il campionamento.

Il nuovo provvedimento discende dal regolamento (UE) 2017/625 che prevede norme specifiche sui controlli ufficiali in relazione a sostanze il cui impiego può dar luogo a residui negli alimenti e nei mangimi e stabilisce prescrizioni generali relative ai metodi da utilizzare per il campionamento, le analisi e le prove di laboratorio durante i controlli.

Il regolamento 2021/808 stabilisce norme relative ai metodi di analisi utilizzati per il campionamento e per le analisi di laboratorio in relazione ai residui di sostanze farmacologicamente attive negli animali vivi destinati alla produzione di alimenti, nelle loro parti del corpo e fluidi corporei, escrementi, tessuti, nei prodotti di origine animale, sottoprodotti di origine animale, mangimi e acqua. Stabilisce inoltre norme per l’interpretazione dei risultati analitici di tali analisi di laboratorio.

Il campo di applicazione ricomprende le analisi degli alimenti per animali nell’ambito di azioni di follow-up durante indagini sull’origine dei campioni non conformi nei casi di sospetta o accertata non conformità alle norme dell’Unione applicabili all’uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive autorizzate nei medicinali veterinari o come additivi per mangimi o alle norme dell’Unione applicabili all’uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate.

Transizione- I metodi validati prima della data di entrata in vigore del regolamento possono rimanere in uso per un periodo limitato, in base ad un periodo di transizione disciplinato dallo stesso regolamento per dare agli Stati membri il tempo sufficiente per applicare le nuove regole a tutti i metodi analitici.

Abrogazioni- Il nuovo regolamento abroga le decisioni 2002/657/CE e 98/179/CE.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/808

Sul rendimento dei metodi analitici in relazione ai residui di sostanze farmacologicamente attive impiegate negli animali destinati alla produzione di alimenti, sull’interpretazione dei risultati e sui metodi da utilizzare per il campionamento e che abroga le decisioni 2002/657/CE e 98/179/CE