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ELENCO SULLA GUCE

Prodotti a lunga conservazione esenti dai controlli frontalieri

Prodotti a lunga conservazione esenti dai controlli frontalieri
In attuazione del nuovo regolamento 2017/625 la Commissione Europea ha elencato i casi e le condizioni per l'esenzione dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri.


Considerato il basso rischio per la sanità pubblica e animale, la Commissione Europea ha stabilito che alcuni prodotti composti a lunga conservazione non contenenti carni trasformate siano esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. Con il regolamento delegato (UE) 2021/630, la Commissione li ha elencati integrando il regolamento (UE) 2017/625. Il provvedimento definisce i casi e le condizioni in cui l'esenzione è giustificata, sulla base dei tipi di ingredienti, delle condizioni di magazzinaggio e di imballaggio.

Fra i suddetti prodotti composti, quelli che non necessitano il trasporto o la conservazione a temperature controllate sono quelli che presentano il minor grado di rischio per la salute animale e la sicurezza microbiologica degli alimenti. È il caso dei prodotti lattiero-caseari e degli ovoprodotti contenuti nei prodotti composti a lunga conservazione che, per eliminare il rischio, durante la fabbricazione sono stati sottoposti a un trattamento quale la sterilizzazione o a un trattamento che prevede temperature ultra alte. I rischi per la salute animale e la sicurezza microbiologica degli alimenti sono ridotti se i prodotti composti sono imballati o sigillati in maniera sicura.

Per queste merci, l'esenzione dai controlli ai Pif comporta tuttavia l'adozione di procedure speciali di verifica, anche in considerazione del fatto che i trattamenti grazie ai quali possono conservarsi a lungo non riducono i rischi chimici per la sicurezza degli alimenti. Vengono quindi previsti dei controlli ufficiali a cura delle autorità competenti-  in base al rischio e con frequenza adeguata-  presso il luogo di destinazione, il punto di immissione in libera pratica nell’Unione o presso i depositi o i locali dell’operatore responsabile della partita.


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/630
che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri