Anche in caso di parziale e temporanea indisponibilità delle funzionalità connesse al FIR digitale, il Ministero dell'Ambiente ammette una gestione emergenziale.
Il Mase ha adottato il decreto direttoriale che individua le modalità operative da seguire in caso di "degrado temporaneo" dei servizi RENTRI, per gestire il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) digitale. Il provvedimento è in vigore, con un Allegato che dettaglia le modalità emergenziali consentite quando il sistema non risulta utilizzabile per cause non gravi e non legate a interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, cioè al di fuori dei casi previsti dal decreto direttoriale n. 319 del 30 ottobre 2025 e dal decreto direttoriale n. 25 del 5 febbraio 2026”.
Con "degrado temporaneo" si intende infatti una funzionalità ridotta che non presenta caratteristiche di blocco completo e duraturo. Le modalità operative si applicano sino al termine del degrado temporaneo e comunque sino a chiusura del ciclo di vita del singolo FIR: la conclusione delle operazioni che vanno dall’emissione del formulario fino alla restituzione della copia completa al produttore o detentore.
In particolare, il Decreto disciplina i seguenti casi: • Impossibilità di emettere il FIR digitale: è consentita l’emissione del FIR in formato cartaceo. Per i FIR gestiti secondo tale procedura emergenziale non si applicano gli obblighi di trasmissione dei relativi dati al RENTRI; • Impossibilità di integrare il FIR digitale nel corso del trasporto: il trasportatore può aggiornare la stampa del FIR digitale e sottoscriverla con data e firma autografa. Da tale momento la stampa assume il regime del FIR cartaceo, in deroga al principio del formato unico per l’intera filiera; • Impossibilità di integrare il FIR digitale in fase di accettazione da parte del destinatario: il destinatario può integrare sulla stampa del FIR digitale i dati di propria competenza e sottoscriverla con data e firma autografa, con conseguente passaggio al regime del FIR cartaceo.
Nei casi previsti, gli operatori devono riportare sul FIR l’apposita annotazione e trasmettere al RENTRI, via PEC ed entro il primo giorno lavorativo successivo alla cessazione del degrado, la dichiarazione prevista dal Decreto, corredata da almeno un’evidenza del malfunzionamento.