L’indennità di Polizia Giudiziaria deve essere retribuita dal primo giorno. Lo chiarisce l'Aran con una nota che riscuote il plauso del Sindacato dei Veterinari di Medicina Pubblica.
Sul contenzioso con le Aziende sanitarie interviene l'Agenzia Aran con una nota di orientamento applicativo del Contratto Collettivo dell'Area Sanità. La nota chiarisce le modalità di riconoscimento e di retribuzione della qualifica e dell'indennità di Ufficiale di Polizia Giudiziaria. L’indennità di polizia giudiziaria è normata dall’articolo19 del
CCNL del 27 febbraio 2026.
Attribuzione "ope legis" ai Dirigenti Veterinari- L'Aran chiarisce le modalità di riconoscimento della qualifica, puntualizzando che per i dirigenti dei dipartimenti di prevenzione delle tre aree disciplinari dei servizi veterinari, la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria è attribuita “ope legis”, in quanto autorità competenti che svolgono i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali previsti dall'articolo 2 del
d.lgs. n. 27/2021. Il principio "ope legis" anche per i dirigenti dei servizi di igiene e sanità pubblica che svolgano talune delle funzioni di assistenza sanitaria e ospedaliera previste dall'articolo 27 del
Dpr n. 616/1977.
Decorrenza dell'indennità- L’indennità deve essere corrisposta ai dirigenti con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. Per i dirigenti Veterinari non serve attendere l'autorizzazione prefettizia, pertanto spetta all’Amministrazione datrice accertare, "sin dal primo giorno di lavoro", se il dirigente svolga le specifiche attività e/o funzioni e, in caso positivo, corrispondere da tale data l’indennità di UPG". In altri termini, l’indennità di PG deve essere corrisposta fin dal primo giorno di lavoro, periodo di prova compreso.
Nessun debito orario- L'Agenzia, infine, chiarisce che l'attribuzione dell’indennità non comporta un correlato specifico debito orario. Testualmente: Alla retribuzione dell’indennità di UPG, trattandosi pertanto di emolumento indennitario correlato a specifica situazione giuridica, non è previsto correlato debito orario da rendersi da parte del dirigente destinatario.
Le Amministrazioni sono avvertite- Il chiarimento reso da Aran a fine agosto "merita un plauso particolare-
commenta il SIVeMP- anche perché confidiamo che ogni contenzioso possa ora cessare con la corretta attuazione del CCNL". Il Sindacato ricorda che i dubbi sui quali arrivano i chiarimenti di Aran hanno generato "numerose diffide e intimazioni a seguito delle quali solo alcune Aziende precedentemente inadempienti hanno deciso di dare correttamente luogo all’istituto contrattuale".
Dopo la nota di orientamento applicativo dell'Agenzia, la mancata o tardiva retribuzione in presenza dello svolgimento delle predette funzioni, senza recupero degli arretrati dovuti, "costituisce illegittima disapplicazione del CCNL con conseguente danno ripetibile"- avverte il Sindacato, chiosando: "Dove le Amministrazioni non avessero applicato o continuassero a non applicare adeguatamente il CCNL, abbiamo quindi ora la possibilità di far valere a buonissimo titolo le nostre reiterate ragioni".
Foto: AranNota Aran - Orientamento ApplicativoTriennio 2022-2024 – CCNL Area Sanità