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DISPOSITIVO DIRIGENZIALE

HPAI, nuove misure di sorveglianza fino al 31 luglio

HPAI, nuove misure di sorveglianza fino al 31 luglio
Nuovo dispositivo ministeriale per fronteggiare l'influenza aviaria ad alta patogenicità. In Italia "massiva" diffusione del virus HPAI H5N1 in diverse specie di uccelli selvatici.

Il Ministero della Salute avvia la sorveglianza anche nei carnivori selvatici. Lo scopo è di raccogliere informazioni sulla eventuale circolazione di virus HPAI in queste specie. Contestualmente, il Ministero dispone il mantenimento della sorveglianza negli uccelli selvatici, al duplice scopo di valutare il rischio di trasmissione ai volatili domestici e monitorare i virus HPAI circolanti in queste specie.

Biosicurezza - Il dispositivo prevede il rafforzamento della biosicurezza negli allevamenti avicoli, ed in particolare in quelli situati nelle regioni ad alto rischio elencate dall’allegato A del DM 14 marzo 2018 zone, dove deve essere garantita la sistematica adozione delle misure di biosicurezza dell'ordinanza ministeriale 26 agosto 2006.

Rilevamento precoce dei casi sospetti HPAI - Il Ministero ha ridefinito i criteri di allerta per individuare casi che necessitano approfondimenti rapidi in laboratori ufficiali per effettuare diagnosi differenziali nei confronti di virus influenzali. La revisione deriva dalla valutazione dei riscontri clinici rilevati durante la recente epidemia di HPAI e sentiti i veterinari operanti nel settore. Il rilevamento precoce è disposto in tutti gli allevamenti avicoli nazionali, seguendo i criteri riportati in allegato al dispositivo.

Sorveglianza attiva nell'avifauna acquatica- Con il nuovo dispositivo dirigenziale, la Direzione generale della Sanità Animale detta un nuovo pacchetto di misure, fra cui l'adozione di piani e procedure specifiche a cura delle Regioni. In caso di accertata circolazione di virus HPAI nell’avifauna, le regioni devono applicare piani di sorveglianza attiva nei confronti degli uccelli acquatici in aree di particolare rilevanza epidemiologica, quali siti di raduno di uccelli lungo le principali rotte migratorie. La sorveglianza attiva prevede l’effettuazione di controlli sanitari regolari su un campione di unità rappresentative di avifauna acquatica direttamente sull’animale (tamponi tracheali e cloacali per esami virologici) o, in alternativa, mediante il prelievo di campioni di feci.

Procedure regionali -Le Regioni sono chiamate ad applicare specifiche procedure per i controlli di volatili appartenenti a specie target (uccelli acquatici e rapaci) ricoverati nei CRAS (Centri di Recupero di Animali Selvatici). Il dispositivo dirigenziale dispone le procedure da seguire in presenza di morie di uccelli selvatici accompagnate dalla presenza o meno di volatili con sintomatologia sospetta; il campionamento di animali domestici (volatili, carnivori, suini) presenti negli allevamenti avicoli dove sono stati confermati focolai di HPAI; l'attuazione di una sorveglianza passiva nei confronti di carnivori selvatici rinvenuti morti, per la ricerca di virus HPAI, in particolare nelle zone dove sono stati accertati casi di influenza aviaria in uccelli selvatici.

Lombardia e Veneto- Il dispositivo tiene conto delle valutazioni dell’Unità di Crisi Centrale dell’Influenza aviaria, che a fine marzo ha ritenuto necessario mantenere misure nelle "zone A e B" delle regioni Lombardia e Veneto attraverso la regolamentazione dell’accasamento dei tacchini da carne secondo aree omogenee. Negli allevamenti di pollame nelle "zone A e B" delle Regioni Lombardia e Veneto e Emilia Romagna, si conferma l’attività di early warning e consentire la rapida adozione di misure di controllo ed eradicazione.

Detenzione al chiuso - Per ridurre i rischi di esposizione e diffusione ai volatili allevati dei virus aviari trasmessi da uccelli selvatici -in particolare nelle zone A e B dell’accordo Stato Regioni, rep. 125 del 2019 o in altri territori- le Regioni, sulla base di una valutazione del rischio possono disporre la detenzione al chiuso del pollame e dei volatili in cattività presenti negli allevamenti all’aperto.
Negli stabilimenti di pollame presenti nelle medesime zone si applicano misure di prevenzione dettagliate dal dispositivo, sotto la verifica del Servizio Veterinario della Asl competente.
In tutte le Zone A e B  previste dal medesimo Accordo Stato Regioni si mantengono le misure di controllo per le movimentazioni di pollame da macello e da vita.

Positività per HPAI negli uccelli selvatici Eventuali positività derivanti dalla sorveglianza attiva o passiva dovranno essere gestite in base ad un’analisi del rischio che tenga in considerazione i parametri riportati all’articolo 63 del Regolamento (UE) 2020/687, nonché la densità zootecnica avicola dell’area interessata. In base agli esiti di detta valutazione, potrà essere disposto il monitoraggio intensificato negli allevamenti commerciali. Dovrà in ogni caso essere almeno previsto l’obbligo di detenzione al chiuso dei volatili allevati in un’area definita in accordo con gli Osservatori Epidemiologici Regionali.
Le Regioni devono allertare tutte le Autorità veterinarie, sanitarie e della fauna selvatica del proprio territorio di competenza  e aumentare le attività di sorveglianza passiva. I detentori di richiami vivi devono adottare i comportamenti indicati in allegato al dispositivo, fra cui l'utilizzo di dispositivo individuale.

Il contesto- Nel territorio italiano si è verificata una massiva diffusione del virus HPAI – H5N1 in diverse specie di uccelli selvatici e in maniera particolare nel gabbiano comune con fenomeni di moria massiva e alcuni focolai di HPAI nel pollame. Le misure dettate dal nuovo dispositivo dirigenziale si applicano fino al 31 luglio 2023.

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