Con provvedimento odierno, la Direzione Generale della Sanità Animale ha integrato il dispositivo emanato il 15 febbraio scorso. L'integrazione consta di un articolo che modificando le previgenti disposizioni vieta l'accasamento dei tacchini da carne negli allevamenti ricadenti all'interno del territtorio dei comuni di cui all'allegato I (ZUR) del dispositivo dirigenziale emanato il 15 febbraio scorso. In deroga a tale divieto il Ministero della Salute può concedere l'autorizzazione all'accasamento dei tacchini nella ZUR, previa richiesta e valutazione positiva della Regione interessata e su parrere favorevole dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sede del Centro di Referenza Nazionale per l'influenza aviaria.
Le misure restrittive concernenti il divieto di accasamento dei tacchini da carne nella zona di restrizione istituita il 15 febbraio scorso, potranno essere rivalutate sulla base dell'evoluzione epidemiologica, anche tenuto conto che alcune aree già sottoposte a provvedimenti restrittivi risultano a minor rischio per quanto riguarda la diffusione della malattia.
INTEGRAZIONE_DISPOSITIVO_DIRIGENZIALE.pdf99.05 KB
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