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NO AL CANONE RAI NELLE STRUTTURE SANITARIE

NO AL CANONE RAI NELLE STRUTTURE SANITARIE
Il canone RAI che le strutture veterinarie sono invitate a versare è un abbonamento “speciale” alla televisione. La RAI sta inviando bollettini postali già compilati per versare il “piccolo tributo”, in base ad un obbligo in vigore dal 1999, sul quale il Decreto “Salva Italia” ha stabilito di non transigere. L’ANMVI ha affidato al proprio studio legale il mandato di verificare la coerenza del quadro legislativo che insiste sul parallelo con le imprese e con i luoghi aperti al pubblico. E sulla equiparazione degli apparecchi televisivi anche ai personal computer, utilizzati dalle strutture medico-sanitarie e veterinarie per finalità del tutto estranee a quelle contemplate dalla normativa di riferimento del canone Rai. Non da ultimo, la lettera della RAI, genericamente datata gennaio 2012, è arrivata oltre la scadenza limite del 31 gennaio.

La presenza dei computer rappresenta infatti una esigenza professionale imprescindibile sotto il profilo della gestione delle attività sanitarie e professionali, oltre che rappresentare un mezzo per l’aggiornamento a distanza, la formazione, l’informazione, l’accesso a piattaforme informatizzate e data base, anche istituzionali,  che nulla hanno a che vedere con le trasmissioni radiotelevisive.  Una incoerenza, fra le più paradossali, che l’Associazione Nazionale denuncia in un comunicato stampa. Ipotizzabili anche profili suscettibili di ledere le attività della Rete, siti, portali e servizi che si offrono gratuiti all’utenza e sui quali la RAI realizza una forma di entrata indiretta.

L’On Gianni Mancuso ha annunciato la presentazione di una interrogazione parlamentare per chiedere, su iniziativa dell’ANMVI, di far rientrare le strutture sanitarie fra le categorie ammesse all’esenzione e di escludere l’uso del pc e di ogni altra analoga applicazione multimediale l’assoggettamento del canone e comunque di introdurre dei distinguo nelle finalità d’utilizzo, tese ad escludere il versamento del canone in assenza di televisori diversi da quelli a circuito chiuso.

Indipendentemente dall’uso

La lettera della Direzione Amministrazione Abbonamenti RAI è perentoria nel ricordare i soggetti tenuti al pagamento in virtù di norme risalenti al  1938: “chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione dei programmi televisivi”.  Un Regio Decreto (RDL 21/2/1938, N.246) disinvoltamente applicato anche ai computer, come a tutti gli apparecchi “atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni radiotelevisivi al di fuori dell’ambito familiare, compresi computer collegati in rete, indipendentemente dall’uso al quale gli stessi vengono adibiti come ad esempio la visione di filmati, dvd, televideo, filmati di aggiornamento ecc.”

Gli studi professionali ricadono nel  canone “speciale”

Il “canone speciale” è dovuto dagli studi professionali dal 1 gennaio 2000 come gli alberghi, negozi, scuole, associazioni, sedi di partito, circoli, istituti religiosi, ecc., ossia  “da chi detiene uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in locali aperti al pubblico o comunque al di fuori dall'ambito familiare”. La previsione risale ad una legge del 1999. La novità è che, da quest’anno, “agli organi di controllo è demandato il compito di verificare sul territorio il regolare pagamento del canone” e che sono stati messi in atto meccanismi di controverifica in sede di dichiarazione dei redditi. E chi non adempie è “evasore fiscale”.

Sanzioni e deducibilità. Pagare?

La RAI sottolinea che “trattandosi di un'imposta sulla detenzione dell'apparecchio, il canone deve essere pagato indipendentemente dall'uso del televisore o dalla scelta delle emittenti televisive. E trattandosi di un’imposta, il mancato versamento del “piccolo tributo”  comporta sanzioni fino a 6 volte il dovuto. La lettera della Direzione RAI evidenzia che l’importo indicato nel bollettino precompilato è deducibile dal reddito d’impresa. In sostanza, il mancato pagamento del canone RAI può essere accertato dalla Guardia di Finanza.Nel caso di accertamento, oltre all'obbligatorietà del pagamento del canone, l'utente sarà soggetto ad una maggiorazione che può arrivare sino all'importo di € 619 per mancato pagamento di canone e Tassa di Concessione Governativa. Per tutti questi motivi i consulenti fiscali dell'ANMVI non possono invitare a non versare, ma stanno vagliando le possibili azioni di ricorso, in collaborazione con i legali dell'Associazione.

Canone strumento per verifiche fiscali

La lettera della RAI inviata alle strutture veterinarie si richiama espressamente all’art. 17 (Canone RAI)  del Decreto Salva Italia che ha previsto di indicare il numero di abbonamento/canone nella dichiarazione dei redditi: “Le imprese e le societa', ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella relativa dichiarazione dei redditi, devono indicare il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione la categoria di appartenenza ai fini dell'applicazione della tariffa di abbonamento radiotelevisivo speciale, nonche' gli altri elementi che saranno eventualmente indicati nel provvedimento di approvazione del modello per la dichiarazione dei redditi, ai fini della verifica del pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale”.

pdfLETTERA DELLA RAI ALLE STRUTTURE VETERINARIE.PDF56.18 KB

SITO UFFICIIALE DEL CANONE RAI