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SOPPRESSIONE PER COMPROVATA PERICOLOSITA’

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Il proprietario o il detentore di un cane potenzialmente aggressivo appartenente ad una delle razze elencate dall’ultima ordinanza sulla tutela dell’incolumità pubblica, “ che non e' in grado di mantenere il possesso del proprio cane nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza deve interessare le autorita' veterinarie competenti del territorio al fine di ricercare con le amministrazioni comunali idonee soluzioni di gestione dell'animale stesso ivi compresa la valutazione ai sensi dell'art. 2, comma 6 legge 14 agosto 1991, n. 281”. La valutazione di cui si parla riguarda i cani ricoverati nei canili comunali, che possono essere soppressi in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosita'. Nell’ambito della suddetta valutazione, la 281 fa salvi i casi previsti dal regolamento di polizia veterinaria agi articoli 86,87 e 91. Ecco cosa prevedono: Articolo 86- I cani ed i gatti che hanno morsicato persone o animali, ogni qualvolta sia possibile catturarli, devono essere isolati e tenuti in osservazione per 10 giorni nei canili comunali. L'osservazione a domicilio può essere autorizzata su richiesta del possessore soltanto se non risultano circostanze epizoologicamente rilevanti ed in tale caso l'interessato deve dichiarare di assumersi la responsabilità della custodia dell'animale e l'onere per la vigilanza da parte del veterinario comunale. Alla predetta osservazione ed all'isolamento devono essere sottoposti i cani ed i gatti che, pure non avendo morsicato, presentano manifestazioni riferibili all'infezione rabica, nonché in sede opportuna, gli altri mammiferi che presentano analoghe manifestazioni. Ai fini della diagnosi anche questi animali non devono essere uccisi se il loro mantenimento in vita può essere assicurato senza pericolo. Durante il predetto periodo di osservazione gli animali non devono essere sottoposti a trattamenti immunizzanti. Nei casi di rabbia conclamata il sindaco ordina l'immediato abbattimento degli animali. Qualora, durante il periodo di osservazione, l'animale muoia o venga ucciso prima che il veterinario abbia potuto formulare la diagnosi, si procede agli accertamenti diagnostici di laboratorio. Articolo 87 - I cani ed i gatti morsicati da altro animale riconosciuto rabido o fuggito o rimasto ignoto devono, di regola, essere subito soppressi con provvedimento del sindaco sempre che non debbano prima sottostare al periodo di osservazione di 10 giorni per avere, a loro volta, morsicato persone o animali. Tuttavia su richiesta del possessore, l'animale, anziché essere abbattuto, può essere mantenuto sotto sequestro, a spese del possessore stesso, nel canile municipale o in altro locale stabilito dall'autorità comunale dove non possa nuocere, per un periodo di mesi 6 sotto vigilanza sanitaria. Allo stesso periodo di osservazione devono sottostare i cani ed i gatti contaminati o sospetti di essere stati contaminati da altro animale riconosciuto rabido. I cani ed i gatti morsicati da animali sospetti di rabbia sono sottoposti a sequestro per soli 10 giorni se durante questo periodo l'animale morsicatore si è mantenuto sano. Nel caso che l'animale venga sottoposto a vaccinazione antirabbica post-contagio da iniziarsi non oltre 5 giorni per ferite alla testa e non oltre 7 giorni negli altri casi dal sofferto contagio, il predetto periodo di osservazione può essere ridotto a mesi 3 o anche a mesi 2 se l'animale si trova nel periodo di protezione antirabbica vaccinale pre-contagio. Durante il periodo del trattamento antirabbico post-contagio l'animale deve essere ricoverato nel canile municipale o presso Istituti universitari o zooprofilattici. I cani ed i gatti morsicati possono essere spostati, con le norme degli articoli 14 e 15 del presente regolamento, durante il periodo di osservazione, soltanto entro 7 giorni dalla sofferta morsicatura. Qualora durante il periodo di osservazione il cane o il gatto morsicato muoia o venga ucciso, si procede in conformità di quanto previsto dai commi 5º, 6º e 7º del precedente articolo. Articolo 91 - Nei casi in cui l'infezione rabida assuma preoccupante diffusione il prefetto può ordinare agli agenti adibiti alla cattura dei cani ed agli agenti della forza pubblica di procedere, ove non sia possibile la cattura, all'uccisione dei cani e dei gatti vaganti, ed adottare qualunque altro provvedimento eccezionale atto a estinguere l'infezione.