PET PASSPORT, LA COMMISSIONE UE ADOTTA NUOVE MISURE
La Commissione Europea ha adottato un regolamento che autorizza, a decorrere dal 1 gennaio 2012, il trattamento dei cani prima del loro ingresso nel territorio di Stati membri che si dichiarano indenni da Echinococcus. Modifiche alle specifiche sull'antirabbica: la data non può essere anteriore a quella dell'identificazione. La Commissione Europea ha adottato il 14 luglio un regolamento che autorizza, a decorrere dal 1 gennaio 2012, il trattamento dei cani prima del loro ingresso nel territorio di Stati membri che si dichiarano indenni da Echinococcus. Attualmente l'elenco include Finlandia, Regno Unito, Irlanda e Malta.
Per rientrare in questo elenco, gli Stati membri interessati sono tenuti ad attuare programmi di sorveglianza e a riferire annualmente i risultati alla Commissione. I risultati positivi devono essere segnalati immediatamente a quest'ultima e agli altri Stati membri.
Per entrare nel territorio di uno di questi quattro Stati membri, un cane deve ricevere uno specifico trattamento somministrato da un veterinario, che ne annota i dettagli sul passaporto dell'animale; il proprietario potrà viaggiare entro un termine compreso fra le 24 e le 120 ore (cinque giorni) dopo la somministrazione.
Le misure imposte dalla Commissione si basano sul parere della European Food Safety Authority (EFSA) , che ha riscontrato il rischio di introduzione di Echinococcus multilocularis in zone indenni, di questo parassita attraverso la movimentazione di cani infetti.
Il provvedimento adottato il 14 luglio sarà ora oggetto di riesame da parte del Parlamento europeo e al Consiglio, una procedura che durerà circa quattro mesi. Se nessuna di queste istituzioni avrà obiezioni, il regolamento sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Inoltre, in virtù delle proprie competenze, la Commissione Europea ha anche adottato un altro regolamento per modificare le specifiche tecniche relative alla vaccinazione antirabbica, come previste dal regolamento (CE) n. 998/2003. Viene precisato che la data di vaccinazione non può essere anteriore a quella del tatuaggio o dell'inserimento di un microchip risultante sul passaporto - o, se importati da un Paese terzo, risultante sul certificato sanitario dell'animale.