E' in vigore il decreto sull'utilizzo di medicinali ad uso esclusivo del veterinario. Il provvedimento rafforza il ruolo del professionista nella gestione e nel controllo del medicinale "per tutelare maggiormente la salute degli animali e dell'uomo". Per anestetici generali iniettabili e inalatori e per gli eutanasici costituiscono "esclusiva" anche la detenzione e l'approvvigionamento. E' in vigore dal 4 di ottobre il decreto che estende le tipologie di medicinali che possono essere impiegati esclusivamente dal medico veterinario. Ciò in ragione delle " specifiche competenze richieste per la loro somministrazione e per il successivo monitoraggio". In alcuni casi l'esclusiva riguarda anche la detenzione, per "tutelare maggiormente la salute degli animali stessi e dell'uomo". Il Decreto, Disciplina dell'utilizzo e della detenzione di medicinali ad uso esclusivo del medico veterinario, è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. (GU n. 230 del 3-10-2009 )
1. Oltre a quelli stabiliti per i trattamenti terapeutici e zootecnici di cui rispettivamente agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, i medicinali di cui all'art. 1 comprendono:
a) abortivi, nel caso in cui vengano somministrati con finalita' abortive;
b) anestetici locali iniettabili; c) anestetici generali iniettabili e inalatori;
d) anticoncezionali iniettabili;
e) antineoplastici iniettabili, citochine e immuni modulatori iniettabili;
f) specialita' medicinali veterinarie nei casi di uso intrarticolare;
g) emoderivati; h) eutanasici;
i) beta-agonisti.
La detenzione e l'approvvigionamento dei medicinali di cui ai punti c) e h) del comma 1, sono consentiti esclusivamente al medico veterinario.
Foglietto illustrativo. Nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, nelle etichette e nei foglietti illustrativi dei medicinali di cui al comma 1 dell'art. 2, ad eccezione di quelli di cui alle lettere c) e h), alla voce «Avvertenze» e' inserita la seguente dicitura: «La somministrazione del medicinale deve essere effettuata esclusivamente dal medico veterinario». Nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, nelle etichette e nei foglietti illustrativi dei medicinali di cui alle suddette lettere c) e h), alla voce «Avvertenze» e' inserita la seguente dicitura: «La somministrazione e detenzione del medicinale deve essere effettuata esclusivamente dal medico veterinario».
La vendita dei farmaci di cui alle sopracitate lettere c) e h) e' effettuata soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile in triplice copia o della prescrizione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1990, n. 309, a secondo del medicinale prescritto.
Per l'adeguamento degli stampati e del riassunto delle caratteristiche del prodotto ci sarà un anno di tempo dall'entrata in vigore del decreto.