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PRECISAZIONI SULLA REGISTRAZIONE DEI TRATTAMENTI

PRECISAZIONI SULLA REGISTRAZIONE DEI TRATTAMENTI
La registrazione del numero della ricetta, pur non essendo prevista dall'articolo 79, garantisce, l'univocità della ricetta. Gli operatori giustifichino l'acquisto, la detenzione o la somministrazione di medicinali a partire da quest'ultima e per un periodo di cinque anni. Circolare della Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario. "La registrazione del numero della ricetta, pur non essendo prevista dall'articolo 79, garantisce, unitamente alla sua data, l'univocità della ricetta stessa e quindi i dati in essa contenuti. Il numero della ricetta corrisponde a quello della ricetta veterinaria, qualora sia presente, oppure è assegnato dall'operatore secondo un ordine cronologico".

La precisazione è contenuta in una circolare della Direzione ministeriale per la Sanità Animale e il Farmaco Veterinario, in merito alla registrazione dei trattamenti di animali destinati alla produzione di alimenti, ai sensi dell'articolo 79 del decreto legislativo n. 193/2006.

La circolare, firmata in data di ieri dal direttore generale Gaetana Ferri, riprende e precisa i contenuti di recenti chiarimenti ministeriali a proposito delle registrazioni dei trattamenti con medicinali dispensabili in triplice copia e mediante altre tipologia di ricetta.

La nota, inviata ai servizi veterinari regionali, ai carabinieri per la tutela della salute e alle rappresentanze veterinarie e dei produttori, aggiunge che "le indicazioni fornite dalla presente nota assicurano, in linea con l'articolo 69 della direttiva 2004/28/CE, che gli operatori giustifichino l'acquisto, la detenzione o la somministrazione di medicinali veterinari a partire da quest'ultima e per un periodo di 5 anni".

 

Allegati
pdf CIRCOLARE DGSAFV 15 SETTEMBRE 2009.PDF