La registrazione del numero della ricetta, pur non essendo prevista dall'articolo 79, garantisce, l'univocità della ricetta. Gli operatori giustifichino l'acquisto, la detenzione o la somministrazione di medicinali a partire da quest'ultima e per un periodo di cinque anni. Circolare della Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario. "La registrazione del numero della ricetta, pur non essendo prevista dall'articolo 79, garantisce, unitamente alla sua data, l'univocità della ricetta stessa e quindi i dati in essa contenuti. Il numero della ricetta corrisponde a quello della ricetta veterinaria, qualora sia presente, oppure è assegnato dall'operatore secondo un ordine cronologico".
La precisazione è contenuta in una circolare della Direzione ministeriale per la Sanità Animale e il Farmaco Veterinario, in merito alla registrazione dei trattamenti di animali destinati alla produzione di alimenti, ai sensi dell'articolo 79 del decreto legislativo n. 193/2006.
La circolare, firmata in data di ieri dal direttore generale Gaetana Ferri, riprende e precisa i contenuti di recenti chiarimenti ministeriali a proposito delle registrazioni dei trattamenti con medicinali dispensabili in triplice copia e mediante altre tipologia di ricetta.
La nota, inviata ai servizi veterinari regionali, ai carabinieri per la tutela della salute e alle rappresentanze veterinarie e dei produttori, aggiunge che "le indicazioni fornite dalla presente nota assicurano, in linea con l'articolo 69 della direttiva 2004/28/CE, che gli operatori giustifichino l'acquisto, la detenzione o la somministrazione di medicinali veterinari a partire da quest'ultima e per un periodo di 5 anni".