Basta un collaboratore di numero a far scattare l'Irap del consulente fiscale e dei piccoli professionisti in genere. La Cassazione fornisce un altro dato importante sull'imposta più discussa degli ultimi dieci anni e, per una volta, accoglie il ricorso del fisco contro un piccolo professionista. Per non essere soggetti all'IRAP si può essere ricchi ma non si devono avere dipendenti e neppure semplici collaboratori. Due recenti sentenze della Corte di Cassazione ( n. 26681 del 6 novembre e n. 29146 del 11 dicembre 2008) intervengono a fare chiarezza sull' incredibile ed annoso contenzioso fra professionisti e Fisco in riferimento all'applicazione dell'IRAP.
La prima ribadisce un principio che gli uffici delle imposte continuano a rimettere in discussione: non è il volume d'affari o quello del reddito ad essere determinante nella valutazione dell'autonoma organizzazione. Il libero professionista può. cioè, avere qualsiasi reddito indipendentemente dall'organizzazione della sua attività. La seconda, che al contrario ha dato ragione al Fisco, determina che basta un semplice collaboratore per presupporre un'autonoma organizzazione e quindi a far scattare l'imposizione dell'IRAP.
Questa seconda sentenza è molto importante perchè sono tanti i piccoli professionisti che pur non avendo dipendenti si avvalgono del lavoro di un collaboratore ed inoltre sembra evidente che per non avere un'organizzazione autonoma ci si deve ridurre a limitarsi ad un telefono ed un computer. Certamente questa posizione della Corte di Cassazione metterà in seria difficoltà molti piccoli professionisti che si pensava potessero essere esclusi dall'IRAP.
D'altra parte, la sentenza che ha ribaltato quella di secondo livello della Commissione Tributaria della Regione Emilia Romagna, favorevole al professionista, dice chiaramente che questa:" ha violato la normativa sull'IRAP sotto il profilo del presupposto impositivo e per vizio di motivazione" e quindi il ricorso del Fisco è manifestamente fondato perchè " la ratio decidendi della sentenza impugnata ( che ha negato la sussistenza di struttura organizzativa pur avendo accertato che il contribuente esercitava la professione con l'ausilio di un collaboratore) non è conforme alla consolidata giurisprudenza".(fonte: ItaliaOggi, 13 dicembre 2008)