E’ obbligatorio il registro dei trattamenti farmacologi in caso di rinuncia all’uso dell’equide per fini di consumo umano? E come si deve comportare il proprietario nel caso in cui in azienda siano presenti equidi con diversa destinazione? E il veterinario curante? Sono i quesiti conclusivi di una nota inviata alla Direzione Generale di Sanità Animale e del Farmaco Veterinario dai presidenti di ANMVI e SIVE. Nel sollecitare delucidazioni sulla somministrazione di farmaci in aziende che detengono equidi Carlo Scotti e Paola Gulden, premettono che “molti Medici Veterinari della nostra Associazione segnalano, da diverse Regioni, una estrema variabilità di interpretazione da parte di Funzionari dei Servizi Veterinari delle ASL e di NAS relativamente alla legislazione legata alla somministrazione di farmaci in aziende che detengono equidi”, mentre “viene richiesta ai Medici Veterinari curanti chiarezza da parte di proprietari e allevatori e Associazioni di settore”. Stante che “eventuali inadempienze comportano pesanti sanzioni amministrative a carico del veterinario curante”, ad avviso di ANMVI e SIVE, “il proprietario di un equide registrato che abbia firmato la Parte II del Capitolo IX, relativamente alla definitiva esclusione del soggetto dalla macellazione, non facendolo entrare nel ciclo delle Produzioni animali, non dovrebbe essere tenuto a detenere in azienda il registro dei trattamenti previsto dall.Art.15 del DLvo 158/2006”. E’ inoltre possibile, ricordano i veterinari che “ all’interno della stessa azienda, possano transitare e/o sostare equidi il cui proprietario ha deciso una diversa destinazione”. Le circostanze esposte richiedono un chiarimento da parte della competente Direzione ministeriale.