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IMPORT CUCCIOLI, IL PUNTO SULLE NORME
“Cuccioli che al momento dell'acquisto appaiono in salute, perché viene loro somministrato del cortisone per attenuare i sintomi delle infezioni e poi nell'arco di pochi giorni si ammalano, talvolta in maniera irreparabile”, e ancora mostre del cucciolo dove “gli acquirenti sono pronti a sborsare dai 300 ai 1.200 euro, a volte senza lo straccio di una ricevuta fiscale, pronti ad incontrare i venditori in luoghi improbabili, pur di portare a casa un cucciolo che da lì a poco conquisterà i loro cuori”. Situazioni come queste sono state denunciate nell’Aula di Montecitorio dall’On Perrotta, nell’ambito di una interrogazione parlamentare. Il sottosegretario di Stato alla Salute, Cesare Cursi gli ha risposto a fine luglio facendo il punto della normativa nazionale e comunitaria che disciplina il commercio degli animali da compagnia e la loro protezione, in particolare durante il trasporto.
“La normativa specifica – ha dichiarato Cursi- prevede misure idonee a prevenire il commercio illegale degli animali e a tutelare il loro benessere, nonché le sanzioni in caso di violazione degli obblighi stabiliti. Tale normativa ricomprende: a) il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633, di attuazione della Direttiva 92/65/CEE, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali; b) il Regolamento (CE) 998/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia tra gli Stati Membri ed in provenienza dai Paesi terzi.
I cani, i gatti e i furetti, sia se spediti per fini commerciali, sia se ovimentati al seguito dei rispettivi proprietari, devono essere identificati singolarmente tramite tatuaggio o microchip, secondo quanto stabilito dall'articolo 10 della direttiva già citata, nonché devono essere muniti del passaporto individuale (decisione 2003/803/CE); a) il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28 e successive modifiche, di attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari; b) la direttiva 91/628 CEE e successive modifiche, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto”. Infine, Cursi ha ricordato la nota del mistero della salute del 3 novembre 2004, concernente il divieto di introduzione in Italia di cani, gatti e furetti di età inferiore a tre mesi, sia se spediti per fini commerciali sia se movimentati al seguito dei rispettivi proprietari.