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DECRETO SEMPLIFICAZIONI

Alimentari e mangimistiche: stop alla duplicazione dei controlli

Alimentari e mangimistiche: stop alla duplicazione dei controlli
In vigore le nuove semplificazioni: controlli ispettivi coordinati, senza ostacolare l'attività imprenditoriale. Più tempo per sanare le violazioni formali.


Valgono anche nei confronti delle imprese alimentari e mangimistiche le disposizioni già riconosciute dal 2014 alle imprese agricole. Il Decreto Semplificazioni - convertito in Legge -  ha infatti esteso a queste imprese il criterio della razionalizzazione dei controlli ispettivi, che dovranno essere fatti  “in modo coordinato” , “evitando sovrapposizioni e duplicazioni e garantendo l'accesso all'informazione sui controlli”. 

L'obiettivo è triplice: 1. assicurare l'esercizio unitario dell'attivita' ispettiva; 2. assicurare l'uniformita' di comportamento degli organi di vigilanza; 3. garantire il regolare esercizio dell'attivita' imprenditoriale. I controlli ispettivi vengono effettuati  tenuto conto del piano nazionale integrato previsto dall’articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004- e anche di apposite Linee Guida della Conferenza Unificata.

Registro unico dei controlli e interfaccia tra le Amministrazioni- I controlli sono predisposti anche utilizzando i dati contenuti nel Registro unico dei controlli, istituito, con decreto non regolamentare del Mipaaf, di concerto con il Ministro dell'interno. L'obiettivo del Registro unico dei controlli è di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei procedimenti di controllo e di recare il minore intralcio all'esercizio dell'attivita' d'impresa.
I dati concernenti i controlli effettuati da parte di organi di polizia e dai competenti organi di vigilanza e di controllo  dovrenno essere messi "tempestivamente" a disposizione  in via telematica alle altre pubbliche amministrazioni, "anche ai fini della successiva riprogrammazione ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 882/2004.

Più tempo per sanare le violazioni -  Sale da 20 a 90 giorni il tempo per sanare le violazioni alle norme in materia agroalimentare, sanabili e per le quali e' prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria.  Nel caso in cui l'organo di controllo accerta l'esistenza di violazioni sanabili (ossia di tipo formale le cui conseguenze dannose sono eliminabili) diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate «entro un termine non superiore a novanta giorni, anche presentando, a tal fine, specifici impegni».
L'istituto della diffida e' applicabile anche ai prodotti gia' posti in commercio, a condizione che per essi vengano sanate le violazioni.

Informazione ai consumatori- In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida, l'organo di controllo procede ad effettuare la contestazione, «anche tramite comunicazione al consumatore».

TESTO COORDINATO IN GAZZETTA UFFICIALE
«Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.».
Testo del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto Semplificazioni) coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120