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DECRETO RILANCIO

Bonus da 600 euro anche per i mesi di aprile e maggio

Bonus da 600 euro anche per i mesi di aprile e maggio
Rinnovato il bonus da 600 euro per i professionisti iscritti alle casse di previdenza. Il "Decreto Rilancio" aumenta il "Fondo per il Reddito di Ultima Istanza" portandolo da 300 milioni a 1 miliardo e 150 milioni, a titolo di indennizzo per il calo delle entrate dovuto all'emergenza sanitaria in atto. Anche questi bonus saranno anticipati dai singoli enti di previdenza. Si punta a non ripresentare le domande già accolte a marzo. Il commento del Presidente Enpav.

L'indennità per i professionisti delle casse private sarà riconosciuta anche per i mesi di aprile e di maggio. Il decreto approvato ieri sera dal Consiglio dei Ministri stanzia 1 miliardo e 150 milioni in favore degli iscritti agli enti di previdenza privatizzati, Medici Veterinari compresi.  Stando alle prime bozze, il bonus che andrà a questi professionisti  -da non confondere con il bonus degli autonomi erogato dall'INPS- sarà sempre di 600 euro anche per il mese di aprile e di maggio.

Il Governo si appresta quindi a garantire, anche ai Medici Veterinari, altre 2 mensilità, a titolo di indennizzo per il calo del reddito dovuto all'emergenza da COVID-19. Il bonus sarà anticipato dall'Enpav, come avvenuto per quello di marzo i cui versamenti sono in via di conclusione, a beneficio di circa 16.000 iscritti. L'anticipo erogato dalle singole casse dovrà  essere rimborsato dal Ministero delle Finanze.

Secondo quanto dichiarato in conferenza stampa dal Premier Giuseppe Conte, non sarà più necessario presentare domanda per i mesi di aprile e di maggio, una semplificazione auspicata dalle stesse casse di previdenza. Sarà il Ministero del Lavoro a definire i dettagli per l'erogazione dei nuovi bonus.
L'articolo di riferimento- nella bozza discussa ieri in CdM- è l'articolo 81. Il testo ufficiale del Decreto Rilancio non è ancora stato pubblicato.

Qui il commento del Presidente Enpav Gianni Mancuso.

Il testo (dalla bozza all'odg del Consiglio dei Ministri)

Art.81 - Modifiche all'articolo 44 recante istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19

1. Ai fini del riconoscimento anche per i mesi di aprile e maggio 2020 dell'indennità di 600 euro riconosciuta per il mese di marzo 2020 per il sostegno del reddito dei professionisti
iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria  - (di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103)  - all'articolo 44 (Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19) del decreto legge 17 marzo 2020 n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole "300 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "1.150 milioni"
b) al comma 2, quarto alinea, la parola "trenta" è sostituita dalla seguente "sessanta"
2. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 1, i soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti
condizioni:
a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
b) titolari di pensione.
3. L'articolo 34 (Divieto di cumulo pensioni e redditi) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 è abrogato.

pdfIL_TESTO_COMPLETO_DEL_DECRETO_RILANCIO_IN_CONSIGLIO_DEI_MINISTRI.pdf2.38 MB