
Il nuovo DPCM 22 marzo 2020 introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’Allegato 1 e individuate in base al loro Codice Ateco. Fra le attività che possono proseguire in quanto "strettamente essenziali" , ci sono le attività veterinarie individuate dal Codide Ateco 75.
Il Codice Ateco 75 (Servizi Veterinari) - Include le attività di cura e controllo della salute del bestiame o degli animali da compagnia. Tali attività sono svolte da veterinari in cliniche veterinarie o presso fattorie, canili o ricoveri per animali, ambulatori veterinari, o altro. Sono inclusi anche i servizi di ambulanza per animali". Nel dettaglio:
-cura e controllo della salute del bestiame
-cura e controllo della salute degli animali da compagnia
-attività svolte da veterinari qualificati in cliniche veterinarie o presso fattorie, canili o ricoveri per animali, ambulatori veterinari o altro.
-attività di assistenti veterinari o personale veterinario ausiliario
-attività cliniche e altre attività diagnostiche relative agli animali -servizi di ambulanza veterinaria
(ISTAT, note esplicative Ateco)
Cos'è il Codice Ateco- E' il codice numerico con il quale l'Agenzia delle Entrate e l'Istat classificano le attività economiche e produttive, sia di beni che di servizi, di tutti i settori (industria, agricoltura, commercio, artigianato, lavoro autonomo, professionisti). Dal 2007 all'esercizio della professione veterinaria è attribuito il Codice Ateco 75.
Elenco modificabile- L’elenco dei Codici Ateco dell'Allegato 1 "può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze".
Attività professionali non sospese- Il nuovo DPCM non sospende le attività professionali, ma rimanda alle raccomandazioni formulate con il Dpcm dell'11 marzo e cioè:
- massimo utilizzo del lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
-incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
-assumere protocolli di sicurezza anti-contagio
-adozione di strumenti di protezione individuale;
-sanificazione dei luoghi di lavoro
Pubbliche amministrazioni- Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18.
Scadenza unica al 3 aprile- Viene uniformata la scadenza dei precedenti DPCM (11 marzo e 20 marzo) alla data del 3 aprile 2020. Stesso termine anche per l'ordinanza 20 marzo del Ministro della Salute. Le misure previste dai provvedimenti del Governo si applicano cumulativamente.
Elenco delle attività che non chiudono e non si fermano
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