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DPCM 22 MARZO 2020

Codice Ateco: le attività veterinarie sono 'essenziali'

Codice Ateco: le attività veterinarie sono 'essenziali'
In vigore da oggi fino al 3 aprile le nuove misure di contenimento dell'emergenza da Covid-19. Le attività che possono proseguire, in quanto "strettamente essenziali", sono state identificate dal relativo Codice Ateco. Fra queste l'attività veterinaria. Dettaglio delle prestazioni veterinarie previste dal Codice Ateco 75 (Servizi Veterinari). Raccomandazioni alle attività professionali

Il nuovo DPCM 22 marzo 2020 introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’Allegato 1 e individuate in base al loro Codice Ateco. Fra le attività che possono proseguire in quanto "strettamente essenziali" , ci sono le attività veterinarie individuate dal Codide Ateco 75.

Il Codice Ateco 75 (Servizi Veterinari)  - Include le attività di cura e controllo della salute del bestiame o degli animali da compagnia. Tali attività sono svolte da veterinari in cliniche veterinarie o presso fattorie, canili o ricoveri per animali, ambulatori veterinari, o altro. Sono inclusi anche i servizi di ambulanza per animali". Nel dettaglio:

-cura e controllo della salute del bestiame
-cura e controllo della salute degli animali da compagnia
-attività svolte da veterinari qualificati in cliniche veterinarie o presso fattorie, canili o ricoveri per animali, ambulatori veterinari o altro.
-attività di assistenti veterinari o personale veterinario ausiliario
-attività cliniche e altre attività diagnostiche relative agli animali -servizi di ambulanza veterinaria
 (ISTAT, note esplicative Ateco)

Cos'è il Codice Ateco- E' il codice numerico con il quale l'Agenzia delle Entrate e l'Istat classificano le attività economiche e produttive, sia di beni che di servizi, di tutti i settori (industria, agricoltura, commercio, artigianato, lavoro autonomo, professionisti). Dal 2007 all'esercizio della professione veterinaria è attribuito il Codice Ateco 75.

Elenco modificabile- L’elenco dei Codici Ateco dell'Allegato 1 "può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze".

Attività professionali non sospese- Il nuovo DPCM non sospende le attività professionali, ma rimanda alle raccomandazioni formulate con il Dpcm dell'11 marzo e cioè:
- massimo utilizzo del lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
-incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
-assumere protocolli di sicurezza anti-contagio
-adozione di strumenti di protezione individuale;
-sanificazione dei luoghi di lavoro

Pubbliche amministrazioni- Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18.

Scadenza unica al 3 aprile- Viene uniformata la scadenza dei precedenti DPCM  (11 marzo e 20 marzo) alla data del 3 aprile 2020. Stesso termine anche per l'ordinanza 20 marzo del Ministro della Salute. Le misure previste dai provvedimenti del Governo si applicano cumulativamente.


Elenco delle attività che non chiudono e non si fermano