• Utenti 10
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 31016
LA SENTENZA

CCEPS, per la Corte c'è illegittimità costituzionale

CCEPS, per la Corte c'è illegittimità costituzionale
Non è costituzionalmente legittima la norma che prevede la presenza di dirigenti del Ministero della Salute nella Commissione Centrale per gli Esercenti le professioni sanitarie (CCEPS). La Corte Costituzionale ha chiuso un contenzioso giuridico sollevato da un odontoiatra. La sentenza impatta su tutte le professioni sanitarie.
----------------
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della normativa che disciplina la composizione della CCEPS "nelle parti in cui si fa riferimento alla nomina dei componenti di derivazione ministeriale".
Nella sentenza, depositata il 7 ottobre, si fa riferimento all'art. 17, primo e secondo comma, lettere a), b), c)  d) e e) del decreto legislativo 233/1946 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse). L'articolo in questione disciplina la Commissione Centrale Esercenti le Professioni Sanitarie, prevedendone i criteri di nomina e di composizione.

Il principio costituzionale dell'indipendenza del giudizio-  Non è in discussione che la CCEPS sia incardinata presso il Ministero della Salute (anzichè della Giustizia) e nemmeno che ne facciano parte membri di nomina governativa. Ciò che la Corte obietta riguarda le conseguenze delle nomine ministeriali sulla indipendenza e sulla imparzialità della Commissione stessa: soggetti legati alla pubblica amministrazione si trovano ad essere anche coinvolti nel giudizio. La circostanza è in contrasto con l'articolo 108 della Costituzione Italiana che "assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali".
Nel caso in questione, "una delle parti dei giudizi trattati dalla CCEPS " è legittimata a verifiche disciplinari sul comportamento di uno dei membri del collegio decidente". "Tanto mette definitivamente in discussione il tema dell’indipendenza"- si legge in sentenza-  ancor più se si considera che l’azione disciplinare "si potrebbe prestare a manovre di allontanamento del soggetto interessato destinate a concretare una revoca del mandato tanto implicita quanto indebita".
Secondo la Corte è censurabile anche la possibilità di rinnovare l’incarico ministeriale, ulteriore "potenziale indebolimento dell’indipendenza" del componente ministeriale, idoneo "a rappresentare un filo di collegamento persistente con l’organo competente". E inoltre, la nomina dei componenti ministeriali è non è supportata da norme che ne determinino l’ambito attitudinale e le competenze: non basta il "generico riferimento alla qualifica che gli stessi devono rivestire".

Portata della sentenza- La Corte Costituzionale era stata coinvolta dalla Cassazione affinchè si esprimesse sulla legittimità costituzionale. A sollevare il contenzioso era stato un odontoiatra, ma la Corte ha precisato, in sentenza, che la pronuncia di illegittimità costituzionale ha ricadute su tutte le professioni: "le problematiche rilevate riguardano, in termini certamente analoghi, tutte le categorie professionali prese in considerazione dalla normativa di riferimento". Per la Corte Costituzionale "è, infatti, identico" "il percorso che porta alla nomina dei due componenti scelti tra i dirigenti del Ministero della salute". Gli effetti immediati della sentenza della Corte ricadranno però solo sui soggetti (e sulla professione) direttamente in causa.

Cos'è la CCEPS
- E' un organo di giurisdizione speciale chiamato a definire controversie in materia elettorale, disciplinare nonché inerenti la tenuta dei rispettivi albi professionali. Della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, per legge, fanno parte anche due dirigenti del Ministero della salute: un dirigente amministrativo ed un dirigente di seconda fascia (medico o, a seconda dei casi, veterinario o farmacista), oltre ad un consigliere di Stato, un membro designato dal Consiglio superiore di sanità e otto sanitari liberi professionisti  designati dai Comitati centrali delle rispettive Federazioni nazionali.

I membri della Commissione centrale rimangono in carica quattro anni. In attesa della pronuncia di costituzionalità, l'attuale CCEPS- la cui composizione è scaduta nel 2015-  non era stata ricostituita. Tuttavia, per il Giudice, i dubbi giuridici pendenti, non erano tali da ostacolarne l'operatività.


Sentenza 215/2016