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LE NOVITA DEL TESTO GELLI

RC, per il professionista è extracontrattuale

RC, per il professionista è extracontrattuale
Presentato in Aula il testo di legge sulla responsabilità professionale in sanità. Il relatore Gelli e il Sottosegretario De Filippo hanno elencato le principali novità che entreranno nell'ordinamento nazionale. Gelli: "Giusto bilanciamento tra i diritti del paziente e dell'esercente la professione sanitaria". Per il Governo arginare la medicina difensiva farà risparmiare il SSN.

Ieri a Montecitorio è iniziata la discussione della nuova legge sulla responsabilità- civile e penale-  delle professioni sanitarie. Strutture sanitarie e liberi professionisti dovranno rispondere in caso di danni, ma secondo responsabilità di tipo diverso: per i secondi la responsabilità civile sarà la cosiddetta 'aquiliana'.  Per tutti vige l'obbligo di copertura assicurativa.
"E' stata una scelta ben precisa quella di volere inserire sia la responsabilità penale sia la responsabilità civile- ha spiegato il relatore Federico Gelli-  perché sappiamo bene che, nel corso del contenzioso che avviene normalmente nel nostro Paese, le due cose sono sempre molto collegate fra di loro". Il testo - frutto di numerosi emendamenti e riscritture che portano la firma del Relatore Gelli- è dalla legge n. 189 del 2012, che nonostante abbia rappresentato la prima base di codificazione normativa necessitava di ulteriori approfondimenti. Per il Governo, rappresentato in Aula dal Sottosegretario Vito De Filippo, il provvedimento si apprezza per arginare il fenomeno della medicina difensiva.

Nella seduta di ieri Gelli e De Filippo si sono soffermati sugli aspetti innovativi del testo, che - una volta approvato- apporterà numerose modifiche all'ordinamento vigente.

La responsabilità penale del professionista ed esclusione della colpa grave-Attraverso l'inserimento di un articolo del codice penale, si prevede che l'esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività cagioni a causa di imperizia la morte o la lesione personale dell'assistito risponde solo per colpa grave. La colpa grave è esclusa quando, salvo le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate le buone pratiche cliniche assistenziali e le raccomandazioni previste da linee guida. "E' qui - spiega Gelli- che si introduce un elemento corposo, centrale, del ruolo e della funzione delle linee guida che, da una parte sono sicuramente di ausilio e di aiuto importante nell'azione del giudice o del magistrato che deve decidere e, ovviamente, un punto di riferimento dei professionisti, ma non possono essere tradotte come un mero regolamento attuativo, per questo introdotto la parola «raccomandazioni». Il riferimento della cultura scientifica internazionale- aggiunge Gelli- che ha una continua evoluzione e un continuo mutamento e aggiornamento, è uno strumento di riferimento.

Obbligo di assicurazione per tutti- L'obbligatorietà di assicurazione vale per tutte le strutture pubbliche e private e "vale per tutti gli esercenti la professione sanitaria che svolgono un'attività fuori dalle strutture pubblico-private, quindi i cosiddetti libero-professionisti"- ha spiegato Gelli.

Azione di rivalsa- Per le strutture sanitarie è prevista un'azione di rivalsa nei confronti del professionista, una volta che il professionista venga condannato per dolo ovviamente, ma anche per colpa grave. "E' estremamente corretto- ha spiegato Gelli- che se il professionista ha sbagliato paghi".

Reponsabilità contrattuale per le strutture sanitarie- Manteniamo  la responsabilità contrattuale per quanto concerne la struttura sanitaria, pubblica e privata, mentre introduciamo per il professionista la cosiddetta responsabilità extra-contrattuale, che è in linea con quanto avviene negli altri Paesi europei. L'onere della prova rimarrà a carico della struttura sanitaria che dovrà giustificarsi, dovrà dimostrare i motivi che hanno condotto a questo danno e i tempi di prescrizione rimarranno a dieci anni.

La responsabilità extracontrattuale per il professionista- L'esercente la professione sanitaria risponderà del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile (Risarcimento per fatto illecito), che riconduce la responsabilità dell'esercente la professione sanitaria nell'alveo della responsabilità extracontrattuale. La responsabilità extracontrattuale (anche detta“aquiliana”),  si ha in violazione di un dovere generico (“neminem laedere”) che l'articolo 2043 CC descrive così:  “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.  Si tratta di un concetto più ampio di reponsabilità rispetto a quella meramente contrattuale che si ha per inadempimento dell'impegno oggetto del contratto (es. intervento chirurgico).
Si tratta - ha osservato De Filippo di "un significativo cambio dell'impostazione del sistema ordinamentale del rapporto di responsabilità. Il lavoro del professionista sanitario "è un lavoro più facilmente codificabile e declinabile in termini di lavoro intellettuale".
Nella responsabilità extracontrattuale l'onere della prova è posta a carico del paziente. La responsabilità del professionista sanitario "dovrà essere sempre provata da chi intenta il contenzioso ai fini del risarcimento- ha commentato De Filippo-  cioè è a carico del danneggiato la dimostrazione del fatto illecito in tutti i suoi elementi, mentre, a sistema vigente, per consolidata giurisprudenza, è generalmente il professionista a dover dimostrare che l'evento sia stato determinato da cause a lui non imputabili". Quanto ai termini di prescrizione che intercorrono dal fatto oggetto del contenzioso, questi scendono da  10 a 5 anni.

Conciliazione obbligatoria- E' finalizzata ad un effetto deflattivo del contenzioso "a beneficio ovviamente del nostro sistema giudiziario nel suo complesso- ha spiegato Gelli-  ma a beneficio soprattutto del danneggiato e del professionista, che potranno chiarire le loro rispettive posizioni senza ovviamente dovere avviare un contenzioso legale, che non sappiamo in quanti anni potrà definirsi". In sede di accertamento tecnico preventivo l'impresa assicuratrice dovrà essere presente. Il tentativo obbligatorio di conciliazione è disciplinato dall'articolo 696-bis del codice di procedura civile (Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite).

Nomina di consulenti tecnici d'ufficio, dei consulenti tecnici di parte e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria. Il perito che verrà nominato dovrà essere un professionista competente ed esperto, "non il primo che capita" ha spiegato Gelli.

Ulteriori strumenti innovativi - A favore del soggetto danneggiato si introduce l'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione della struttura sanitaria o dell'assicurazione del libero professionista. Inoltre, viene istituito un Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria nei casi in cui non può intervenire la copertura assicurativa.