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DECRETO MIPAAF

Animali e sicurezza alimentare nella nuova condizionalità

Animali e sicurezza alimentare nella nuova condizionalità
Entro il 23 maggio le Regioni dovranno tradurre in provvedimenti regionali il DM 180/2015 che ha disciplinato le regole della nuova condizionalità. Definiti i Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) per ciascun settore: sicurezza alimentare, identificazione e registrazione degli animali, malattie degli animali e benessere animale.

Si tratta del Decreto 180/2015, che - implementando la recente riforma della PAC (Politica Agricola Comunitaria)- elenca i criteri di gestione obbligatori (CGO) e definisce definisce le norme per l'applicazione del regime di condizionalita' stabilite dal regolamento (UE) n. 1306/2013 .

Condizioni e monitoraggio- L'accesso ai benefici accordati dalla PAC prevede il rispetto di una serie di impegni dettagliati e agganciati alla vasta normativa in materia, in carenza dei quali sono previste esclusioni, riduzioni o restituzioni dei sostegni economici sulle quali vigila AGEA. I controlli di condizionalita' sono effettuati dai Servizi Veterinari Regionali per quanto riguarda il corretto adempimento degli impegni (CGO) nei settori di competenza.  Con il DM 180/2015 viene anche istituito il Comitato paritetico per il monitoraggio e la formulazione di proposte di modifica relativamente all'applicazione della condizionalita', composto dai rappresentanti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, delle Regioni e Province autonome, rappresentanti degli Organismi Pagatori, del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero della Salute, integrato da una rappresentanza delle Organizzazioni del tavolo agro/alimentare, delle Organizzazioni professionali agricole e delle Associazioni ambientaliste riconosciute.

Attuazione regionale entro 60 giorni- Le Regioni e Province Autonome specificano con propri provvedimenti: entro 60 giorni dalla data (24 marzo 2015) di pubblicazione del decreto, l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale

Con la riforma della PAC, il numero dei Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) è stato ridotto e la base legale è stata armonizzata anche in relazione ai controlli. Il Mipaaf evidenzia  che- coerentemente con il dettato regolamentare, sono stati posti insieme quei CGO e quelle BCAA (Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali) afferenti ad uno stesso settore; ciò si è verificato in particolare per ciò che riguarda:

SETTORE Sanita' pubblica, salute degli animali e delle piante (Sicurezza alimentare)

CGO 4 - Regolamento (CE) n. 178/2002
Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attivita', in funzione del processo produttivo realizzato. A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria: produzioni animali;  produzioni vegetali;  produzione di latte crudo;  produzione di uova;  produzioni di mangimi o alimenti per gli animali. Ciascun settore prevede specifici impegni a carico dell'azienda.

Per quanto riguarda le Produzioni animali, gli impegni prevedono, fra gli altri,  prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, attraverso opportune misure precauzionali;  assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari; tenere opportuna registrazione di natura e origine di: alimenti e mangimi somministrati agli animali;di prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;dei risultati di ogni analisi effettuata sugli animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;  ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale;  immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze
proibite per l'alimentazione animale; immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.

Produzione di latte crudo - Gli impegni a carico dell'azienda prevedono di assicurare che il latte provenga da animali  in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare contaminazione del latte; ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali; che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione dalla produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse;  ufficialmente esenti di brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell'autorizzazione dell'autorita' competente;  assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a
determinati requisiti minimi: deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri
animali; le attrezzature ed i locali dove il latte e' munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte; i locali dove il latte e' stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti infestanti ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati; i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali
e' previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;  l'attivita' di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo;  assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalita' adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:
i. lavaggio della mammella prima della mungitura; scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento medico;  stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati; assicurare la completa rintracciabilita' del latte prodotto, attraverso: per i produttori di latte alimentare fresco: la predisposizione di un Manuale aziendale per la rintracciabilita' del latte; per i produttori di latte crudo: l'identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.

Produzione di uova - Impegni a carico dell'azienda: assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace.

Produzione di mangimi o alimenti per gli animali - Impegni a carico dell'azienda: registrazione dell'operatore all'autorita' regionale competente in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attivita';  curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire ogni contaminazione biologica, fisica o chimica dei mangimi stessi;  tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari a altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi;  tenere opportuna registrazione di:ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi; l'uso di semente  geneticamente modificata; la provenienza e la quantita' di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantita' di ogni output di mangime.

Divieto di sostanze CGO 5 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle
produzioni animali. Gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina d'allevamento e/o i produttori di latte vaccino, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni.
Identificazione e registrazione degli animali- CGO 6 - Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini. Gli impegni da assolvere riguardano tutte le aziende suinicole e in particolare: a.: comunicazione dell'azienda agricola alla asl per la registrazione dell'azienda; b: tenuta del registro aziendale e comunicazione della consistenza dell'allevamento dell'azienda agricola - c.: identificazione e registrazione degli animali;
Identificazione e carni bovine CGO 7 - Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine;
Identificazione degli ovicaprini CGO 8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini
Malattie degli animali CGO 9 CGO 9 - Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili;

SETTORE Benessere degli animali

Protezione dei vitelli- CGO 11 - Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli
Protezione dei suini CGO 12 - Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini
Protezione degli animali negli allevamenti CGO 13 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti


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Riferimenti Legislativi
DM n.180 del 23 gennaio 2015,  "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 (cd regolamento orizzontale)"
DM n. 6513 del 18 novembre 2014 «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 1307/2013