Il Consiglio europeo ha adottato una posizione comune che stabilisce le procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale. In arrivo un nuovo regolamento.
Abrogazione del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica della direttiva 2001/82/CE e del Regolamento (CE) n. 726/2004. Sono queste le conseguenze del nuovo regolamento che l'Europa sta per varare sulla determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale. Sul nuovo regolamento c'è la posizione comune adottata dal Consiglio europeo e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee. (Posizione Comune (CE) N. 2/2009 adottata dal Consiglio il 18 dicembre 2008).
L'attuale legislazione sui limiti massimi di residui verrà semplificata riunendo in un unico regolamento della Commissione tutte le decisioni che classificano le sostanze farmacologicamente attive in relazione ai residui.
Il nuovo regolamento definirà quindi le norme e le procedure volte a stabilire: a) la concentrazione massima del residuo di una sostanza farmacologicamente attiva che può essere autorizzata negli alimenti di origine animale («limite massimo di residui»); b) il livello del residuo di una sostanza farmacologicamente attiva stabilito a fini di controllo nel caso di determinate sostanze per le quali non è stato fissato un limite massimo di residui in conformità del presente regolamento («valore di riferimento per interventi»).