Il ministero ha riservato all'identificazione dei cani la serie numerica complessiva compresa fra il numero iniziale 380.260.000.000.000 e 380.269.999.999.999 e che all'atto della registrazione ai produttori vengono assegnate le serie numeriche estrapolate da questo intervallo seriale.
Sull''ordinanza ministeriale del 6 agosto per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina la Direzione Generale di Sanità Animale e del Farmaco Veterinario è intervenuta con una nota informativa e di chiarimento.
La nota precisa che tra i soggetti ai quali è possibile vendere i microchip sono inclusi i Comuni e i grossisti. Ai fini della vendita dei microchip ai veterinari libero professionisti e alle facoltà di veterinaria che hanno un ambulatorio aperto al pubblico, i fornitori sono tenuti a verificare il regolare accreditamento ad accedere all'anagrafe canina regionale da parte dei richiedenti.
Al riguardo può essere accettata un'autocertificazione sottoscritta dai veterinari liberi professionisti e dai responsabili degli ambulatori universitari, cliniche ed ospedali veterinari.
L'Ordinanza stabilisce che i microchip per l'identificazione dei cani possono essere prodotti e commercializzati unicamente da soggetti registrati presso il ministero del welfare. Per conseguire la registrazione, produttori e distributori devono garantire:
- La conformità dei dispositivi alle norme ISO 11784-11785
- L'univocità dei codici di identificazione memorizzati nei microchip
- La tracciabilità dei lotti di microchip venduti
- La vendita dei microchip esclusivamente ai soggetti indicati dall'ordinanza
La nota rinvia al fac simile di registrazione per produttori e per distributori pubblicata nei giorni scorsi sul portale ministeriale e chiarisce che con il termine "produttori" si devono intendere i soggetti che procedono alla "scrittura" dei microchip e possiedono sistemi di controllo che garantiscono l'univocità dei codici identificativi. Mentre i termini "distributore" e "fornitore" sono usati nell'ordinanza come sinonimi.
Quanto previsto in merito alla cedola identificativa dei microchip, riportato nell'allegato 1 all'ordinanza è sospeso fino ad ulteriore comunicazione. Per ISO compatibili riferito ai dispositivi di lettura si intende conformi allo standard ISO 11785.
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