Sul Testo unificato dei ddl nn.3190 e 3240 - “Norme per l’indicazione e la registrazione elettronica degli ovini, dei caprini e delle fattrici bovine” -predisposto dal Relatore, Sen Agoni e adottato dalla Commissione Agricoltura del Senato il 4 maggio 2005- l’ANMVI (Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani) ha svolto ieri un’audizione alla IX Commissione Agricoltura del Senato.
Nel documento presentato dall’Associazione si legge che “ la previsione di introduzione ufficiale della procedura di identificazione dei ruminanti domestici mediante transponder non può che riscuotere il plauso dei medici veterinari italiani. Il transponder, inserito in bolo ruminale, costituisce un metodo di identificazione ormai ampiamente sperimentato e già adottato in diverse realtà locali anche in Italia. Il ddl in esame consentirebbe finalmente di superare il metodo della marca auricolare, generalmente ritenuto troppo poco affidabile. A questo proposito ANMVI auspica che il provvedimento arrivi a prevedere l’identificazione con tale metodo di tutti i capi bovini presenti in Italia e non solo delle fattrici. Il prelievo poi di materiale biologico, al fine di identificare inequivocabilmente l’animale mediante l’esame del DNA- necessario in caso di controversie o sospette frodi- rappresenta un ulteriore passo verso la tutela della salute pubblica e del consumatore. Stante le premesse di cui sopra, l’ANMVI avanza alcune considerazioni di carattere tecnico sull’ inserimento del bolo ruminale e sul prelievo di materiale biologico. L’inserimento del bolo costituisce un atto particolarmente delicato tale da richiedere competenze specifiche. Anche in considerazione della manualità da eseguirsi sugli animali, si tratta di un atto che deve essere praticato esclusivamente a cura di personale sanitario, ovvero dal medico veterinario. Anche il prelievo di materiale biologico, soprattutto nel caso di prelievo di sangue o tessuto muscolare, è da ritenersi come atto squisitamente medico, tale da richiedere l’utilizzo di strumenti idonei, il ricorso a manualità ed invasività sull’animale, nonchè la conoscenza e l’applicazione delle norme in materia di igiene e sanità animale, tutela del benessere animale e biosicurezza a tutela della salute di chi preleva e tratta il predetto materiale biologico. A tali procedure è poi conseguente un corretto segnalamento, ossia la corretta corrispondenza tra animale iscritto-identificato ed il prelievo di materiale biologico, atto che deve essere eseguito dal medico veterinario. Stante le condivise finalità dei disegni di legge in esame, l’ANMVI ritiene che la competenza e l’indipendenza necessarie al loro perseguimento vadano ricercate nella figura del medico veterinario (non va trascurato che i veterinari sono presenti in maniera capillare sul territorio, sia come servizio pubblico sia come professionisti privati)”.