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LOMBARDI, PRECISAZIONI SU PDL MORONI

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Riteniamo opportune e necessarie, anche per dovere di corretta informazione, alcune precisazioni e considerazioni in merito alla proposta di legge presentata dall’Onorevole Moroni, che prevede per i medici, i veterinari ed i farmacisti dipendenti, per quelli che non esercitano anche temporaneamente la professione o senza rapporto di lavoro in atto, che la contribuzione obbligatoria al proprio ente di appartenenza si trasformi in contribuzione volontaria. In primo luogo occorre precisare che il decreto legislativo n. 509/1994, nel determinare la privatizzazione degli enti previdenziali di categoria, si è anche preoccupato di precisare che restano ferme le finalità istitutive, previdenziali ed assistenziali, di detti enti e l’obbligatoria iscrizione e contribuzione da parte degli appartenenti alle categorie professionali a favore dei quali tali enti sono stati istituiti. L’obbligo di contribuzione non è quindi un’invenzione del decreto legislativo n. 509/1994, piuttosto è un elemento strettamente connaturato alla rilevanza pubblicistica dell’inalterato fine previdenziale degli enti di categoria. Tra l’altro la legge 12 aprile 1991, n. 136, di riforma dell’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari, ha già introdotto la facoltatività della contribuzione per i veterinari che si siano iscritti per la prima volta all’Albo professionale in data successiva al 27 aprile 1991, data di entrata in vigore della citata legge n. 136/1991, e che esercitino esclusivamente attività di lavoro dipendente per la quale siano iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria. Ed ancora. La proposta di legge, facendo leva su un principio di equità e rispetto della volontà personale che deve essere riconosciuto nei confronti di quei professionisti che sono chiamati ad una doppia contribuzione obbligatoria, si propone di garantire a tali soggetti la libertà di scelta di avere una doppia sicurezza assicurativa, rendendo facoltativo l’obbligo contributivo verso l’ente previdenziale di categoria. Al riguardo è necessario rammentare che tale aspetto è stato oggetto di specifico approfondimento da parte di ben due sentenze della Corte Costituzionale, che hanno interessato direttamente l’Ente di previdenza dei veterinari. In tali circostanze, la Consulta ha infatti precisato che la struttura di tipo solidaristico dei sistemi previdenziali professionali, giustifica l’onere della contribuzione a carico di tutti gli appartenenti all’ordine, anche in ragione del solo elemento oggettivo del potenziale esercizio dell’attività professionale connesso all’iscrizione nel relativo Albo. La “doppia previdenza” non è in sé contraria all’art. 38 della Costituzione, rappresentando piuttosto un’accentuazione del grado di copertura dell’assicurato. La giustificazione dell’obbligo della contribuzione è dunque da ricercarsi nel rafforzamento della tutela previdenziale degli obbligati al doppio contributo (possibili beneficiari futuri di una doppia pensione) ed insieme nella solidarietà endocategoriale propria dei sistemi pensionistici. A tali considerazioni di ordine giuridico, è inoltre il caso di aggiungere altre valutazioni che attengono alla capacità dell’assicurazione generale obbligatoria di garantire un adeguato trattamento pensionistico ai giovani che entrano oggi nel mondo del lavoro e che avranno una pensione interamente calcolata con il metodo contributivo, all’incirca pari al 48% dell’ultima retribuzione percepita. Si può quindi a ragion veduta affermare che anche per coloro che hanno un’altra gestione previdenziale, l’ente di categoria rappresenti un indispensabile trattamento pensionistico integrativo. Piuttosto, per i giovani professionisti che si affacciano nel mondo del lavoro, si può pensare di “abbuonare” l’obbligo contributivo nei confronti del proprio ente di categoria per i primi anni, dando la possibilità di riscattare successivamente tali periodi contributivi, eventualmente anche attraverso un pagamento dilazionato. In conclusione, non si rinvengono i principi di equità e sostegno che la proposta di legge indica a giustificazione dell’eliminazione dell’obbligo contributivo per le categorie di soggetti sopra menzionati, piuttosto un tentativo di indebolire una coscienza previdenziale, peraltro ancora poco sentita. Alessandro Lombardi, Presidente ENPAV