La proposta di riforma del Governo rafforza gli Ordini e tutela gli iscritti. Nascono i Consigli di Disciplina. Definizione delle attività esclusive e di quelle incompatibili.
In una cornice di valorizzazione del ruolo "sociale ed economico" delle professioni regolamentate, intellettualmente indipendenti e autonome, la riforma degli Ordini professionali, rafforza la riserva esclusiva dell'esercizio professionale. Lo schema di Delega- approvato il 4 settembre da Palazzo Chigi- interviene, tra l'altro, sul sistema elettorale dei singoli Ordini, sulla loro funzione disciplinare e di vigilanza. Ma non solo. Dal punto di vista giuridico- in linea con l'Antitrust- si esplicita la natura degli Ordini quali "enti pubblici non economici aventi carattere associativo".
Sistema elettorale con quote di genere - Si rafforza il principio della rappresentatività di genere. I regolamenti nazionali elettorali dovranno garantire la parità di genere attraverso specifiche apposite misure, quali le quote di genere, la doppia preferenza di genere, o l’alternanza di generi nella composizione della lista, o altre misure idonee.
Funzione disciplinare- La delega prevede la nascita dei "Consigli di Disciplina" territoriali e nazionali. I componenti, nel rispetto del principio di tutela di genere, sono nominati rispettivamente dagli Ordini territoriali e nazionali e comunicati al presidente del tribunale territorialmente competente. Andranno disciplinate le modalità di svolgimento delle riunioni dei Consigli di Disciplina, le fasi del procedimento disciplinare e i tempi di svolgimento del procedimento, "garantendo agli incolpati la
massima tutela del diritto di difesa". Ammessi gli strumenti telematici per velocizzare i procedimenti disciplinari. I Consiglieri di Disciplina dovranno ricevere una formazione obbligatoria, pena la decadenza dal ruolo.
Deontologia- Viene riservata in via esclusiva ai Consigli nazionali la competenza ad adottare e aggiornare il codice deontologico. Gli attuali codici dovranno essere aggiornati con l'esplicita previsione, a tutela del consumatore, di norme che garantiscano che la prestazione professionale, seppur svolta con l'ausilio di tecnologie digitali, sia frutto della professionalità e della competenza specifica del professionista.
Attività professionali riservate - Il Governo intende definire le attività professionali riservate e quelle attribuite, anche in via non esclusiva, a ciascuna professione. Agli iscritti negli albi professionali va riconosciuta una "competenza specifica nelle materie oggetto della professione". Le competenze sono definite dalle norme vigenti e in coerenza con il percorso formativo di accesso alla professione, come individuato dal titolo di studio, dal tirocinio e dalle materie oggetto dell'esame di abilitazione.
L’accesso alle professioni è libero - previo superamento di apposito esame di abilitazione. L’uso del titolo professionale è limitato a chi è iscritto al relativo albo.
Attività non riservate e incompatibilità- L’oggetto delle singole professioni può essere stabilito solo con legge e deve essere coordinato tra le professioni che svolgono attività similari. Tutto ciò che la legge non indica come attribuito alla competenza di una o più professioni è libero e può essere svolto da tutti i professionisti.
Si prevede di riordinare per ciascuna professione il regime delle incompatibilità con l’esercizio di altre attività.
Specializzazioni- Con il parere vincolante degli Ordini nazionali di ciascuna professione una disciplina delle specializzazioni, affidando l’organizzazione dei corsi formativi agli Ordini anche in convenzione con le Università.
Formazione continua- Dovrà garantire l’opportuno aggiornamento degli iscritti negli albi e l’elevazione della qualità della prestazione professionale, anche in
convenzione o collaborazione con le università. Ciascun Consiglio nazionale, sentito il Ministro vigilante, adotterà un regolamento in materia di formazione continua. Questo stesso regolamento dovrà riportare le condizioni per l'eventuale riconoscimento delle certificazioni di competenze acquisite dagli iscritti e dei crediti attribuiti da altre attività formative.
Tutele-Oltre alle coperture per responsabilità professionale, la bozza di Delega prevede l'intruduzione di sistemi di tutela a garanzia dei professionisti in caso di mancati adempimenti nell’esercizio della professione, e violazioni di termini per scadenze di natura fiscale, tributaria e previdenziale, in caso di impedimenti dovuti ad infortuni, ricoveri ospedalieri, gravi patologie o maternità.
Equo compenso- La pattuizione del compenso tra le parti del contratto d’opera professionale dovrà restare libera, ma "proporzionata alla quantità, alla qualità e al contenuto specifico ed alle caratteristiche delle prestazioni professionali", di modoche che garantisca un equo compenso. Agli Ordini viene assegnata la revisione dei
parametri per la determinazione dei compensi per le prestazioni professionali.
STP- Si prevedono modifiche e integrazioni della disciplina delle società tra professionisti con particolare riferimento alle modalità di iscrizione agli Albi professionali e al registro delle imprese. La Delega prevede anche interventi sulla partecipazione alle società e ai casi di incompatibilità; conferimento ed esecuzione degli incarichi professionali e sugli obblighi di informazione nei confronti della clientela. Le STP dovranno essere assogettate a un regime disciplinare, responsabilità deontologiche;
e obblighi assicurativi. Sono previsti interventi anche sul regime fiscale e previdenziale proprio delle società tra professionisti "che deve essere reso coerente con il regime fiscale previsto per i modelli societari dalle stesse adottate".
Come funziona la delega- La Delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali è stata proposta dei Ministeri del Lavoro e della Giustizia. Con il via libera del Consiglio dei Ministri, l'Esecutivo chiederà al Parlamento di essere delegato a legiferare, entro ventiquattro mesi dalla delega, emanando uno o più decreti legislativi di revisione e riordino degli ordinamenti delle professioni.
I decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro vigilante (il Ministro della Salute per gli Ordini delle professioni sanitarie), sentito il Consiglio nazionale di ciascuna professione. Gli schemi dei decreti legislativi saranno poi trasmessi alle Camere per l’espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Le Camere avranno trenta giorni di tempo per esprimersi, dopo di che il decreto può essere comunque adottato.
Comunicato del Consiglio dei MinistriProfessioni, un pacchetto di riforme sul tavolo del CdM Professioni sanitarie, si prepara una nuova riforma Ultimo aggiornamento: 5 settembre 2025