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DECRETO MASAF

Antiobiotici e SQNBA: modifiche all'Eco Schema 1

Antiobiotici e SQNBA: modifiche all'Eco Schema 1
Con l'autorizzazione della Commissione Europea, il Masaf modifica il periodo di osservazione per il Livello 1 (riduzione degli antibiotici). Per il Livello 2 consente la deroga all’adesione al sistema SQNBA per gli allevamenti bovini di piccole dimensioni fino a 20 UBA. Periodo di osservazione fino al 30 settembre 2025 senza riduzione del premio. IL TESTO.
Con il decreto 30 marzo 2025 - non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale- il Masaf riscrive l’articolo 17 del D.M. 23 dicembre 2022 e successive modificazioni (qui) e (qui). Si tratta della norma riguardante l’eco-schema 1 “Pagamento per la riduzione dell’antimicrobico resistenza e per il benessere animale”.
Il decreto 30 marzo 2025 ha ricevuto il benestare della Corte dei Conti e della Ragioneria di Stato.

Le modifiche-  Il Piano strategico della PAC 2023-2027 è stato modificato con decisione di esecuzione della Commissione C(2024)8662 dell’11 dicembre 2024. La modifica varia il periodo di osservazione per il Livello 1 - mentre per il Livello 2 prevede la deroga all’adesione al sistema SQNBA per gli allevamenti bovini di piccole dimensioni fino a 20 UBA, per tutto il periodo di programmazione a condizione che i controlli relativi all’impegno del pascolamento siano effettuati dalle amministrazioni (regionali/provinciali) territorialmente competenti.
Inoltre, il decreto interviene sulla riduzione di antimicrobici e sulla adesione al Sistema SQNBA, introducendo un periodo di osservazione- fino al 30 settembre 2025- senza riduzione del premio. Nel 2026 il periodo di osservazione decorre dal 1 ottobre 2025 al 30 settembre 2026.

Il comma 2 dell’articolo 17 del DM 23 dicembre 2022, è integralmente sostituito dal seguente:
a) Livello 1: riduzione dell’antimicrobico resistenza; l’allevatore si impegna alla riduzione dell’uso degli antimicrobici veterinari, quantificata attraverso lo strumento ClassyFarm.
Sono ammissibili al pagamento gli allevamenti, anche misti, che durante il periodo di osservazione previsto al comma 2 bis*, rispettano le seguenti condizioni:
1. hanno valori DDD uguali o inferiori al valore indicato dall’allegato XI (Valore soglia o baseline della dose definita giornaliera (DDD) per specie e orientamento produttivo;
2. hanno valori DDD superiori al valore indicato dall’allegato XI ma lo riducono del 10% rispetto all’anno 2022.”
b) Livello 2: adesione al Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA) con pascolamento; l’allevatore aderisce al SQNBA nel rispetto degli impegni previsti dal relativo disciplinare con ricorso al pascolo, controllati e attestati dai rispettivi Organismi di Controllo.
Sono ammissibili al premio: allevamenti bovini con orientamento produttivo da latte, da carne o a duplice attitudine e allevamenti di suini per ciascuna categoria prevista in ambito ClassyFarm.

Periodo di osservazione- Il comma 2 bis dell’articolo 17, decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 23 dicembre 2022, è sostituito dal seguente:
“2 bis*. Il periodo di osservazione per l’anno di domanda 2025 inizia il 1° gennaio 2025 e termina il 30 settembre 2025 senza riduzione del premio.
A decorrere dall’anno di domanda 2026, il periodo di osservazione decorre dal 1° ottobre dell’anno precedente e termina il successivo 30 settembre ed è prevista una soglia di tolleranza di 30 giorni nel caso in cui l’avvio o la cessazione dell’attività dell’agricoltore sia rispettivamente successiva o antecedente al periodo di inizio e fine di osservazione".

Soppressione di coordinamento- ll comma 2 ter dell’articolo 17, decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 23 dicembre 2022, è soppresso.
Esso recitava: "Se per un allevamento non è presente un dato di riferimento relativo al precedente periodo di osservazione, l’allevamento è ammissibile all’aiuto qualora nel periodo di osservazione in corso abbia valori DDD uguali o inferiori al valore definito dalla mediana regionale calcolata per l’anno precedente.

Livello 2 senza SQNBA per i gli allevamenti bovini fino a 20 UBA- Il comma 7, dell’articolo 17, decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 23 dicembre 2022, è sostituito dal seguente:
Gli allevamenti bovini di piccole dimensioni (allevamenti di massimo 20 UBA riferite alla consistenza media di stalla dell’anno precedente), previa disposizione che autorizzi la deroga da
parte della Regione o Provincia autonoma competente per territorio in cui insiste l’allevamento, possono accedere al Livello 2 dell’eco-schema anche non aderendo al SQNBA, a condizione che
rispettino l’impegno di pascolamento in uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni con una densità del bestiame al pascolo che non superi 2 UBA/ettaro/anno nelle
zone vulnerabili ai nitrati e 4 UBA/ettaro/anno nelle altre zone, fatto salvo quanto diversamente disposto dalle regioni e province autonome e comunicato all’Organismo di coordinamento con le
modalità dal medesimo stabilite. Il rispetto dell’impegno di pascolamento è verificato dalla Regione o Provincia autonoma che ha autorizzato la deroga.
Le Regioni e le Province autonome che decidono di avvalersi di tale facoltà, entro il 31 gennaio dell’anno di domanda comunicano all’Autorità di gestione nazionale e ad Agea Coordinamento la volontà di esercitare tale opzione. Per l'anno 2025 tale scadenza è posticipata al 31 marzo.

Utilizzo dei dati in Classyfarm- Il comma 9 dell’articolo 17, decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 23 dicembre 2022, è sostituito dal seguente:
I dati relativi agli allevamenti, agli orientamenti produttivi, ai relativi capi animali, alle UBA premiabili e necessari per il pagamento del presente eco-schema sono desunti da ClassyFarm e
dalla BDN al termine del periodo di osservazione dell’anno di domanda. Entro la medesima data, gli agricoltori provvedono, ove necessario, a correggere o aggiornare le informazioni presenti in BDN.”

Istruttoria- AGEA Organismo pagatore provvede all’istruttoria dei procedimenti, ai relativi controlli e all’esecuzione dei pagamenti entro il 30 aprile 2025. Eventuali pagamenti integrativi gravanti
sul cofinanziamento nazionale sono eseguiti entro il 31 luglio 2025, sulla base delle disposizioni impartite da AGEA Coordinamento con apposita circolare.


Decreto 11 marzo 2025 n. 110851
In corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

Per agevolare la lettura, il Masaf pubblica il testo consolidato del D.M. 23 dicembre 2022 aggiornato alle modifiche.
DM_23_DICEMBRE_2022_VERSIONE_CONSOLIDATA_AL_2_APRILE_2025.pdf594.44 KB