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IL TESTO DELLA CONFERENZA

Stato-Regioni: intesa sui controlli ufficiali

Stato-Regioni: intesa sui controlli ufficiali
Sancita l'intesa in Conferenza Stato-Regioni sullo schema di decreto che adegua l'Italia al Regolamento europeo 2017/675. Numerose le modifiche proposte dalle Regioni al Ministero della Salute: il nuovo articolato, "ampiamente discusso", è stato trasmesso al Parlamento. L'intesa è stata condizionata all'accoglimento di emendamenti. Il testo.

Con l'assenso del Ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, è al vaglio del Parlamento il testo dell'intesa sancita il 3 dicembre 2020 dalla Conferenza Stato Regioni sullo schema di decreto n. 206, per l'adeguamento al Regolamento europeo sui controlli ufficiali.

L'articolato -trasmesso dal Governo alle Camere a novembre del 2020- è passato da 14 a 28 articoli, più allegati e tabelle. Per effetto dell'intesa, sulla originaria stesura del Ministero della Salute si innestano numerose modifiche e acune integrazioni ex novo.
Le modifiche proposte dalle Regioni intervengono sul nuovo meccanismo della controperizia e della controversia, sugli articoli riguardanti i laboratori ufficiali, sulle abrogazioni di legge; altre introducono contenuti non presenti nel testo originario del Governo,  una su tutte la disciplina sanzionatoria per le violazioni emerse nel corso dei controlli ufficiali eseguiti nei settori di competenza del Ministero della Salute  e delle autorità regionali e locali.

Assistenza della forza pubblica- Al personale delle Autorità competenti addetto ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali è attribuita la qualifica di Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni ad esso conferite. Tale personale possiede la qualifica di pubblico ufficiale e può in ogni caso richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

Non conformità minori (nc) e maggiori (NC)-  Per adottare provvedimenti proporzionati al rischio effettivo, l'Autorità competente valuta le non conformità rilevate nel corso dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali. Nel testo dell'Intesa si introduce il distinguo fra:
a) conformità minori (nc) che non comportano un rischio immediato per la salute umana o per la salute e il benessere animale
b) conformità maggiori (NC) che comportano un rischio immediato per la salute umana o per la salute e il benessere animale

Sequestro/blocco-
Al fine di tutelare la salute pubblica, l'Autorità competente, tra le altre misure previste dagli articoli 137 e 138 del regolamento, può procedere ad una delle seguenti tipologie di sequestro/blocco ufficiale di attrezzature, locali, merci o animali: a) sequestro amministrativo nei casi previsti dall'articolo 13 della Leggge 689/81; b) sequestro penale nei casi di rilevazione di illeciti penali; c) sequestro sanitario/blocco ufficiale ai sensi degli articoli 137 e 138 del regolamento nei casi residuali.

Anagrafe degli stabilimenti e degli operatori e banche dati relative ai controlli ufficiali
- Le Autorità competenti assicurano che gli stabilimenti e gli operatori riconosciuti, registrati o comunque autorizzati ai sensi delle normative vigenti siano inseriti nel sistema informativo del Ministero della Salute o in altri sistemi in uso alle Autorità Competenti regionali e/o locali ad esso collegati tramite cooperazione applicativa. Con decreto del Ministro della Salute sono stabilite le modalità tecniche e operative per la realizzazione o l'adeguamento da parte delle Autorità competenti degli applicativi, ovvero degli strumenti per la condivisione delle informazioni tra i Sistemi informativi anche al fine di ottimizzare le risorse, evitare la duplicazione e la difformità di dati e garantire il loro tempestivo aggiornamento. Le Autorità competenti assicurano che i dati e le informazioni riguardanti le attività di controllo ufficiale e le altre attività ufficiali siano inseriti nel Sistema Informativo del Ministero della Salute o in altri sistemi in uso alle Autorità Competenti regionali e/o locali ad esso collegati tramite cooperazione applicativa.

Macellazione per autoconsumo-
L'intesa inserisce articolo aggiuntivo sulla macellazione per il consumo domestico privato. Al fine di consentire il mantenimento a livello nazionale di metodi e consumi tradizionali, l'articolo consente la macellazione per autoconsumo al di fuori stabilimenti registrati o riconosciuti. (il corsivo è nell'atto della Conferenza). Gli animali oggetto della pratica sono esclusivamente pollame, lagomorfi e piccola selvaggina allevata; ovini e caprini; suidi e bovidi. L'articolo rinvia alle Regioni il compito di disciplinare la pratica della macellazione per autoconsumo, nel rispetto di alcuni principi così individuati:
- Divieto di commercializzazione delle carni e dei prodotti ottenuti dalla macellazione degli animali
- Rispetto del benessere animale e divieto di macellazione rituale che non preveda lo stordimento di animali
- Predisposizione di procedure regionali per la prevenzione delle zoonosi
- Possibilità, da parte dei Servizi Veterinari della Asl di effettuare controlli a campione per verificare il rispetto delle condizioni di salute degli animali, di benessere animale, di igiene della macellazione e di corretto smaltimento dei sottoprodotti
I privati che intendono macellare o far macellare i loro animali devono comunicare all'autorità competente locale il luogo e la data della macellazione.

Modifiche al Decreto Legislativo 158/2006-
Le Regioni hanno proposto una profonda rivisitazione del decreto legislativo 158/2006(che vieta l'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali), con l'utilizzo delle definizioni europee, l'abrogazione in blocco di una ventina di articoli e la riformulazione integrale di molti altri.

Commerciabilità degli animali- L'intesa inserisce nel decreto legislativo 158/2006 (che vieta l'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali) la seguente clausola che consente la movimentazione degli animali non destinati alla macellazione: "assicurare la possibilità di commercializzare agli animali prima che sia trascorso il tempo di sospensione, ma che sia vietata la destinazione al macello e la produzione immediata di alimenti di origine animale".

Registrazione dei trattamenti in deroga- Le Regioni hanno proposto che i trattamenti in deroga ai sensi del decreto legislativo 158/2006 vengano registrati entro 48 ore elettronicamente dal veterinario che ha in cura gli animali nella banca dati finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo. Oppure, ma solo fino al 28 gennaio 2022, devono essere- annotati su un registro cartaceo tenuto nell'azienda e vidimato dal servizio veterinario della Asl locale. In esso sono annotate le seguenti informazioni: numero e PIN della ricetta di riferimento; data di inizio e fine trattamento. Il registro deve essere conservato nell'azienda a cura del titolare, per almeno cinque anni e messo a disposizione dell'autorità competente.
In caso di allevamenti che non abbiano optato per il registro informatizzato, i trattamenti consentiti dal decreto 158/2006 devono essere comunicati entro tre giorni, dal veterinario che li effettua direttamente al servizio veterinario della Asl con l'indicazione dell'ubicazione dell'azienda, del detentore degli animali, del numero identificativo degli animali sottoposti a trattamento, del medicinale veterinario impiegato e del relativo tempo di attesa, della data e del tipo di intervento eseguito.

Autocontrollo- Le Regioni hanno proposto la riscrittura degli obblighi per gli operatori. Il titolare dell'azienda che non sia già registrato presso il servizio veterinario deve richiedere la registrazione. Il responsabile delle aziende e degli stabilimenti può commercializzare soltanto: a) animali ( e i relativi prodotti) ai quali non siano stati somministrati sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero che non siano stati oggetto di un trattamento illecito; b) animali (e relativi prodotti) per i quali, in caso di somministrazione di sostanze o prodotti autorizzati sia stato rispettato il periodo di attesa prescritto. Per gli animali che non rispettano i tempi di attesa previsti è consentito l'esclusivo invio verso altri allevamenti.

Registrazioni da effettuare a cura dei veterinari e degli allevatori - Le Regioni hanno proposto la riscrittura dell'articolo 15 del decreto 158/2006: Nella banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo- devono essere registrati elettronicamente da veterinario che ha in cura gli animali- la data, la natura dei trattamenti terapeuticì prescritti o eseguiti, l'identificazione degli animali trattati, comprensiva della categoria, definita dai sistemi informativi ministeriali ed i tempi di attesa corrispondenti.
In alternativa- ma solo fino al 28 gennaio 2022- gli stessi dati possono essere annotati al momento dell'emissione della prescrizione o dell'autorizzazione all'utilizzo, su un registro cartaceo, diverso da quello dei trattamenti in deroga ai divieti del 158/2006, tenuto nell'azienda vidimato dal servizio veterinario della Asl, in cui riportare numero e PIN della ricetta di riferimento e, in aggiunta, la natura dei trattamenti e l'identificazione degli animali sottoposti a trattamento, comprensiva della categoria, qualora le stesse informazioni non siano desumibili dalla prescrizione.
L 'allevatore registra elettronicamente nella banca dati centrale, la data di inizio e di fine trattamento entro le 48 ore dall'inizio e dalla fine del trattamento e l 'identificazione degli animali, comprensiva della categoria, effettivamente sottoposti a trattamento. Il registro può coincidere con il registro previsto dall 'articolo 79 del decreto legislativo 6 aprile 2006. n. 193. In caso di annotazione cartacea il registro deve essere vidimato dall'autorità competente e detenuto in azienda e conservato, a cura del titolare della stessa, almeno per cinque anni.

Controllo ufficiale- Il veterinario della Azienda sanitaria locale competente, nel corso del controllo ufficiale sugli allevamenti, controlla la corretta effettuazione dei trattamenti inserendo nei registri la data e ora del controllo delle verifiche effettuate. Gli allevatori ed i veterinari che hanno in cura gli animali sono tenuti a fornire all'autorità competente, su sua richiesta, ogni informazione relativa al rispetto delle norme.

Al macello- Per gli animali introdotti negli stabilimenti di macellazione, pubblici e privati, a scopo, di macellazione, devono essere assicurati gli obblighi inerenti l'identificazione e la registrazione, con la compilazione della dichiarazione di provenienza e destinazione de gli animali (modello 4) secondo le modalità previste dal decreto del Ministro della salute 28 giugno 2016 contenente le seguenti indicazioni: a) numero, specie e categoria degli animali; b) ubicazione dell'allevamento di provenienza; c) che gli animali non sono stati trattati o alimentati con sostanze di cui è vietato l'impiego; d) eventuali trattamenti effettuati sugli animali, nei novanta giorni precedenti l'avvio alla macellazione, con le sostanze in deroga, nonché con alimenti medicamentosi e specialità medicinali; e) che sono stati osservati i previsti periodi di attesa per i trattamenti con i prodotti di cui alla lettera d).

Sanzioni-  Dall'articolo 18 all'articolo 23 dello schema di decreto n. 206 sono dettagliate le sanzioni scaturite dall'intesa in Conferenza Stato-Regioni.

Intesa della Conferenza Stato Regioni
(3 dicembre 2020)
Atto del Governo: n. 206
(2 novembre 2020)